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Sez. L, Sentenza n. 693 del 04/02/1986 (Rv. 444253 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - DENUNCIA DA PARTE DELL'ASSICURATO - OBBLIGO DI QUALIFICAZIONE DELLA MALATTIA - INSUSSISTENZA - DOMANDA AMMINISTRATIVA O GIUDIZIARIA PER UNA MALATTIA NON COINCIDENTE CON QUELLA FORMALMENTE DENUNCIATA - NOVITÀ - ESCLUSIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444253-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - DENUNCIA DA PARTE DELL'ASSICURATO - OBBLIGO DI QUALIFICAZIONE DELLA MALATTIA - INSUSSISTENZA - DOMANDA AMMINISTRATIVA O GIUDIZIARIA PER UNA MALATTIA NON COINCIDENTE CON QUELLA FORMALMENTE DENUNCIATA - NOVITÀ - ESCLUSIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

L'art. 53 del d.P.R. n. 1124 del 1965 non fa Obbligo all'assicurato di qualificare la malattia professionale denunciata, ma prescrive soltanto che alla denuncia sia allegata "una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore". Per conseguenza non può essere considerata nuova, sia in Sede di procedura amministrativa che in Sede giudiziaria, una domanda di prestazione assicurativa per una malattia professionale la quale, ancorché non coincidente con quella denunciata (e rilevatasi insussistente) rientri sempre - pur implicando una diversa qualificazione tabellare - nel quadro della sintomatologia allegata e sia correlativa alla lavorazione dedotta, trattandosi in tal caso di mera diversità di qualificazione sub specie iuris del fatto costitutivo allegato, consentita in Sede giudiziaria anche al giudice d'appello. (Conf 440/84, mass n 432665).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)