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Sez. 2, Sentenza n. 1906 del 03/04/1979 (Rv. 398296 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - REGOLAMENTO DI CONFINI - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - MAPPE CATASTALI - VALORE SUSSIDIARIO.*
Stato
decisa il 1979-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398296-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - REGOLAMENTO DI CONFINI - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - MAPPE CATASTALI - VALORE SUSSIDIARIO.*

Quando sorge questione circa l'esatta configurazione ed estensione di fondi contigui, rese confuse da incertezze di confine, la prova puo esser desunta da qualunque elemento, anche presuntivo o tecnico: ne consegue che il giudice, nell'Azione di regolamento di confini, che e caratterizzata da una vindicatio duplex incertae partis, mentre e del tutto svincolato dal principio actore non probante, reus absolvitur, deve, in ogni caso, procedere alla Determinazione del confine in base agli elementi ritenuti piu attendibili e idonei alla formazione del suo convincimento e, in Mancanza d'altro, deve attenersi al confine delimitato dalle mappe catastali. (Conf 3713/76, mass n 382413).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)