Modificazione all'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Visto il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie;
Visto il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 689, contenente anch'essa disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di provvedere ad una congrua proroga del termine per la presentazione all'Ufficio italiano dei cambi della dichiarazione prevista dall'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il commercio con l'estero;
Decreta:
Art. 1
1. La data del 19 novembre 1976 di cui all'art. 2, sub art. 3, della legge 8 ottobre 1976, n. 689, e' sostituita con quella del 3 dicembre 1976.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 novembre 1976
LEONE
ANDREOTTI - BONIFACIO - PANDOLFI - STAMMATI - OSSOLA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 novembre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 24