Sez. L, Sentenza n. 5678 del 13/05/1992 (Rv. 477202 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Tirocinio (apprendistato) - In genere | Apprendisti artigiani - Passaggio in qualifica - Beneficio ex art. 17 legge n. 285 del 1977 - Esclusione dal conteggio ai fini dei massimali occupativi - Operatività - Limiti - Apprendisti artigiani passati in qualifica dopo il 31 dicembre 1980 - Inclusione nel computo - Necessità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Tirocinio (apprendistato) - In genere
In relazione alla disciplina in materia di artigianato di cui alla legge 25 luglio 1956 n. 860, il beneficio previsto dall'art. 17 della legge 1 giugno 1977 n. 285 - relativo alla esclusione degli apprendisti artigiani passati in qualifica dal conteggio ai fini dei massimali occupativi di cui all'art. 2, lett. a) e b) della citata legge n. 860 del 1956 - opera nei limiti temporali previsti dalla stessa norma, e cioè entro il 31 dicembre 1980; conseguentemente, non possono essere esclusi dal suddetto computo gli apprendisti artigiani passati in qualifica successivamente a tale data.
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 2, Legge 01/06/1977 num. 285 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)