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Sez. 1, Sentenza n. 7021 del 10/12/1999 Cc. (dep. 05/01/2000) Rv. 215121 - 01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONFLITTI - CASI | Ritenuta erroneità del provvedimento irrevocabile emesso da altro giudice - Rifiuto di esecuzione - Attualità della situazione di conflitto - Insussistenza - Fattispecie: magistrato di sorveglianza - Detenzione domiciliare - Trasferimento del domicilio del condannato in altro comune - Trasferimento degli atti al magistrato territorialmente competente.
Stato
decisa il 1999-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215121-01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONFLITTI - CASI

Quando un giudice si rifiuti di dare esecuzione ad un provvedimento che, a causa del mancato esperimento degli ordinari rimedi giurisdizionali da parte dell'organo che ha la potestà di impugnarlo, è divenuto definitivo, si è al di fuori della situazione conflittuale, in quanto manca il requisito dell'attualità di detta situazione e l'ordinamento vigente non consente al di fuori del rapporto di impugnazione l'esercizio da parte del giudice di poteri di correzione degli errori eventualmente commessi da altro giudice in un provvedimento divenuto irrevocabile. (Fattispecie nella quale un magistrato di sorveglianza aveva autorizzato in via definitiva un condannato, ammesso al regime della detenzione domiciliare, a trasferire il proprio domicilio in altro Comune, disponendo la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza territorialmente competente. Quest'ultimo sollevava conflitto negativo di competenza, osservando che, a norma dell'art.91, comma 5, del D.P.R. n. 431 del 1976, spettava al tribunale di sorveglianza e non al magistrato di sorveglianza autorizzare in via definitiva il trasferimento del domicilio del condannato. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha dichiarato insussistente il conflitto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 CORTE COST., DPR 29/04/1976 num. 431 art. 91, DPR 29/04/1976 num. 431 art. 91 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)