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REGOLAMENTO (CE) N. 88/98 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1997 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1866/86 del Consiglio, del 12 giugno 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund3, è stato modificato a più riprese ed in maniera sostanziale; che ai fini di razionalità e chiarezza occorre procedere alla codificazione del suddetto regolamento;

considerando che, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura4, spetta al Consiglio adottare, alla luce dei pareri scientifici disponibili, le misure di conservazione necessarie, al fine di garantire, su base sostenibile, lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse acquatiche marine vive; che a tal fine il Consiglio può fissare misure tecniche concernenti gli attrezzi da pesca e le relative modalità d'uso;

considerando che è necessario stabilire, a livello comunitario, i principi e talune modalità di fissazione delle suddette misure tecniche, affinché ciascuno Stato membro possa garantire la gestione delle attività di pesca esercitate nelle acque marittime che rientrano nella sua giurisdizione o sovranità;

considerando che l'adesione della Comunità alla convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt, modificata dal protocollo della conferenza dei rappresentanti degli Stati membri contraenti della convenzione, in appresso denominata «convenzione di Danzica», è stata approvata con la decisione 83/414/CEE del Consiglio5;

considerando che la convenzione di Danzica è entrata in vigore per la Comunità il 18 marzo 1984 e che quest'ultima si è assunta tutti i diritti e gli obblighi della Danimarca e della Repubblica federale di Germania stipulati dalla convenzione stessa;

considerando che la Commissione internazionale della pesca del mar Baltico, istituita dalla convenzione di Danzica, ha adottato, dopo la sua istituzione, un insieme di misure per la conservazione e la gestione delle risorse della pesca nel mar Baltico ed ha notificato alle parti contraenti, con lettere in data 20 settembre 1985, 8 dicembre 1986, 21 dicembre 1987, 29 ottobre 1988, 20 settembre 1993, 20 settembre 1994 e 11 settembre 1995, alcune raccomandazioni intese a modificare le misure tecniche;

considerando che dalla convenzione di Danzica risulta che la Comunità è tenuta ad applicare tali raccomandazioni nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund, con riserva delle obiezioni formulate secondo la procedura di cui all'articolo XI della convenzione;

considerando che il mezzo più efficace pe ridurre al massimo le catture di pesci di piccole dimensioni consiste nel vietare la pesca nelle zone in cui essi sono fortemente concentrati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Delimitazione della zona geografica

1. Il presente regolamento concerne la cattura e lo sbarco delle risorse ittiche che si trovano nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund, delimitate ad ovest da una linea che congiunge capo Hasenøre a punta Gniben, Korshage a Spodsbjerg e capo Gübjerg a Kullen. Esso non si applica alle acque comprese entro le linee di base

2. Esso si applica:

ai pescatori comunitari che esercitano la loro attività nella zona geografica descritta al paragrafo 1,

a tutti i pescatori che esercitano la loro attività nelle acque di questa zona soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri.

3. La zona geografica è suddivisa in 11 sottodivisioni recanti i numeri da 22 a 32, descritte nell'allegato I.

Art. 2 Divieto di pesca per talune specie entro zone geografiche e periodi determinati

1. È vietato tenere a bordo pesci della specie in appresso elencate, catturati nelle zone geografiche e nei periodi seguenti:

SpecieZona geograficaPeriodo vietato
Passera pianuzza (Platichtys flesus)Sottodivisioni 26, 28 e 29 a sud di 59°30′ di latitudine nord15 febbraio — 15 maggio
Passera pianuzzaSottodivisioni 321o febbraio — 30 giugno
Passera pianuzza femminaSottodivisioni 22, tranne le zone geografiche indicate nell'allegato II1o febbraio — 30 aprile
Passera di mare (Pleuronectes platessa)Sottodivisioni 26, 27, 28 e 29 a sud di 59°30′ di latitudine nord15 febbraio — 15 maggio
Passera di mare femminaSottodivisione 22, tranne le zone geografiche indicate nell'allegato II e le sottodivisioni 24 e 251o febbraio — 30 aprile
Rombo chiodato (Psetta maxima)Sottodivisioni 22, 24, 25 e 261o giugno — 31 luglio
Rombo liscio (Scophthalmus rhombus)Sottodivisioni 22, 24, 25 e 261o giugno — 31 luglio

2. In deroga al paragrafo 1, durante la pesca del merluzzo bianco le catture accessorie di passere pianuzze e di passere di mare, effettuate nei periodi di divieto specificati in detto paragrafo, possono esser tenute a bordo entro il limite del 10 % in peso delle catture totali di merluzzzi bianchi a bordo.

Art. 3 Dimensioni minime dei pesci

1. Per pesce sotto misura si intende un pesce le cui dimensioni siano inferiori alle norme minime fissate nell'allegato III per la specie e la zona geografica di cui trattasi.

2. La dimensione di un pesce viene misurata dalla punta del muso a bocca chiusa fino all'estremità della pinna caudale.

3. I pesci che non raggiungono le dimensioni minime, anche se formano parte di una cattura accessoria, non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, lavorati, conservati, venduti o immagazzinati, esposti o messi in vendita, ma devono essere rigettati in mare, per quanto possibile ancora vivi, immediatamente dopo la cattura.

4. In deroga al paragrafo 3, i merluzzi bianchi sotto misura possono essere tenuti a bordo entro il limite del 5 % in peso delle catture di merluzzi che si trovano a bordo.

5. Nella pesca delle aringhe e degli spratti, la percentuale delle catture accessorie di merluzzi non può superare il 10 % del peso totale delle catture. Di tale percentuale di catture accessorie di merluzzi può essere tenuto a bordo non più del 5 % di merluzzi di dimensione inferiore a quella richiesta per tale specie.

Art. 4 Misurazione della percentuale delle catture accessorie

1. La percentuale delle catture accessorie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, viene calcolata in peso del volume totale dei merluzzi bianchi rimasti a bordo dopo la cernita o del volume totale dei merluzzi bianchi trasportati nella stiva o sbarcati.

2. La percentuale delle catture accessorie di cui all'articolo 3, paragrafo 4, viene calcolata in peso del volume totale del pesce rimasto a bordo dopo la cernita o del volume del pesce trasportato nella stiva o sbarcato.

3. Norme particolareggiate per determinare le percentuali delle catture accessorie possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13.

Art. 5 Dimensioni minime delle maglie

1. È vietato utilizzare o rimorchiare reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe che abbiano maglie di dimensioni inferiori a quelle stabilite nell'allegato IV per la zona geografica e la specie ittica, o il gruppo di specie ittiche, di cui trattasi.

2. Per la pesca del salmone è vietato utilizzare reti da imbrocco fisse o reti da posta derivanti con maglie inferiori a quelle stabilite nell'allegato IV per questa spescie.

3. È vietato utilizzare reti da imbrocco con maglie di dimensioni inferiori a quelle stabilite nell'allegato IV per le zone geografiche, la specie o il gruppo di specie di cui trattasi.

Art. 6 Determinazione della dimensione delle maglie

1. Per il controllo delle reti, la dimensione delle maglie viene determinata mediante un misuratore piatto, di 2 mm di spessore, fabbricato in materiale inalterabile e indeformabile, recante una serie di bordi paralleli collegati da bordi intermedi convergenti secondo un restringimento di 1 cm in 8 cm oppure bordi convergenti con lo stesso restringimento. Sulla faccia del misuratore è impressa la larghezza in mm sia nelle sezioni a bordi paralleli sia in quelle a bordi convergenti. In quest'ultimo caso, la larghezza è impressa ad ogni mm di distanza ed è indicata a intervalli regolari.

2. Per misurare la dimensione di una maglia, il misuratore è inserito con l'estremità più piccola nell'apertura della maglia, perpendicolarmente al piano della rete in modo da misurare l'asse longitudinale della maglia stirata diagonalmente nel senso della lunghezza. Il misuratore è introdotto nell'apertura della maglia manualmente finché è bloccato dalla resistenza della maglia sui bordi convergenti. La dimensione di ciascuna maglia corrisponde alla larghezza del misuratore nel punto in cui esso viene bloccato.

3. La dimensione delle maglie della rete corrisponde alla dimensione media di almeno una serie di 20 maglie consecutive scelte a caso nel senso dell'asse longitudinale della rete. Non si misurano maglie situate a meno di dieci maglie e a meno di 50 cm dalle cuciture, dai cavi o dalla sagola di chiusura. Questa distanza va misurata perpendicolarmente alle cuciture, ai cavi o alla sagola di chiusura mantenendo la rete tirata nella direzione in cui si effettua la misura.

4. La misurazione delle maglie va effettuata unicamente su reti bagnate.

5. La dimensione della maglia non è considerata sotto misura se la sezione del misuratore corrispondente alla dimensione minima indicata nell'allegato IV per la specie, la zona geografica e il tipo di rete di cui trattasi passa facilmente attraverso di essa.

Art. 7 Attacco di dispositivi alle reti

1. In deroga dell'articolo 5, paragrafo 1, sulla parte inferiore esterna del sacco di una rete da traino, di una sciabica danese o di una rete analoga si può attaccare un telo, una rete o qualsiasi altro materiale destinati ad eliminare o a ridurre l'usura. Detti materiali possono essere attaccati soltanto sul bordo anteriore e sui bordi laterali del sacco.

2.

In deroga dell'articolo 5, paragrafo 1, una fodera di rinforzo può esser attaccata all'esterno del sacco della rete o della gola del sacco. La fodera di rinforzo è una pezza di rete di forma cilindrica che avvolge completamente il sacco della rete e la gola; può essere fabbricata sia con lo stesso materiale del sacco o della gola sia con materiale più pesante. La dimensione delle maglie della fodera di rinforzo deve essere almeno doppia di quella delle maglie del sacco della rete, ma non può essere inferiore a 80 mm.

La fodera di rinforzo può essere attaccata nei modi seguenti

  1. a) fissata sul bordo anteriore,

  2. b) fissata sul bordo posteriore,

  3. c) cucita, lungo la circonferenza del sacco su una fila di maglie, oppure

  4. d) cucita longitudinalmente su un fila di maglie.

3.

In deroga dell'articolo 5, paragrafo 1, nelle reti da traino, nelle sciabiche danesi e in reti analoghe si può utilizzare un'enca con maglie di dimensione inferiore a quella della maglie del sacco della rete.

L'enca può essere attaccata all'interno del sacco o nella sua parte anteriore.

La distanza tra il punto di attacco anteriore dell'enca e l'estremità del sacco della rete deve essere almeno tripla della lunghezza dell'enca.

Art. 8 Uso degli attrezzi

1. Gli attrezzi il cui impiegno è proibito in una zona geografica o durante un periodo determinati devono essere proposti a bordo in modo da non essere pronti all'impiego nella zona o nel periodo vietati. Gli attrezzi di riserva devono essere riposti separatamente e in modo che non siano pronti all'impiego.

2. Non si considerano pronti all'impiego:

le reti da traino, le sciabiche danesi o le reti analoghe, sempreché:

  1. a) i divergenti siano legati sul lato esterno o su quello interno del parapetto o alle cavigliere, e

  2. b) i cavi dei divergenti o i bracci siano slacciati dai divergenti o dai pesi;

gli attrezzi destinati alla pesca del salmone, sempreché:

  1. a) i divergenti siano riposti e coperti da un telone,

  2. b) le lenze e gli ami siano conservati in casse chiuse;

i ciancioli, sempreché il cavo principale o inferiore sia slacciato dal cianciolo.

3. Durante tutto l'anno è vietata la pesca con qualunque tipo di reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe nella zona geografica delimitata da una linea che congiunge le seguenti coordinate:

54° 23′ N

54° 14′ N

54° 17′ N

54° 24′ N

54° 27′ N

54° 23′ N

14° 35′ E

14° 25′ E

14° 17′ E

14° 11′ E

14° 25′ E

14° 35′ E.

4. In deroga al paragrafo 1, nella pesca del merluzzo, è ammesso tenere a bordo soltanto gli attrezzi da pesca autorizzati per la cattura del merluzzo o attrezzi con dimensione delle maglie superiore a quella fissata all'allegato IV. Se degli attrezzi non autorizzati per la cattura del merluzzo si trovano a bordo della nave, è vietato qualsiasi sbarco di merluzzo.

Art. 9 Limitazione della pesca del salmone e della trota di mare

1.

Nella pesca del salmone (Salmo salar) e della trota di mare (Salmo trutta) è vietato:

utilizzare dal 1o giugno al 15 settembre reti da posta fisse o reti da posta derivanti nelle acque delle sottodivisioni 22-31,

utilizzare dal 15 giugno al 30 settembre reti da posta fisse o reti da posta derivanti nelle acque della sottodivisione 32,

utilizzare dal 1o aprile al 15 novembre palangari derivanti e palangari fissi nelle acque delle sottodivisioni 22-31,

utilizzare dal 1o luglio al 15 settembre palangari derivanti e palangari fissi nelle acque dalla sottodivisione 32.

La zona di divieto durante la stagione di chiusura delle attività di pesca è situata a partire da quattro miglia nautiche dalle linee di base. Nella zona ad est di 22°30′ di longitudine est (faro di Bengtskär), all'interno delle acque territoriali e della zona di pesca della Finlandia, la pesca con palangari derivanti e palangari fissi è vietata dal 1o luglio al 15 settembre.

2.

Per la pesca del salmone (Salmo salar) e della trota di mare (Salmo trutta) è vietato:

utilizzare contemporaneamente, in caso di pesca con reti da imbrocco fisse o reti da posta derivanti, più di 600 reti per peschereccio; la lunghezza di ogni rete, misurata sulla lima da sugheri, non può superare 35 metri. Oltre al numero di reti autorizzate per la pesca, non si possono tenere a bordo più di 100 reti di riserva;

utilizzare simultaneamente, in caso di pesca con lenze ancorate o derivanti, più di 2000 ami per peschereccio.

L'apertura (la distanza più breve tra l'uncino e il gambo) degli ami impiegati su lenze ancorate e derivanti deve essere di almeno 19 millimetri.

Oltre al numero di ami autorizzati per la pesca, non si possono tenere a bordo più di 200 ami di riserva.

§. Disposizioni generali

Art. 10

1. È vietata la pesca diretta di merluzzi bianchi e di pesci piatti (Pleuronectidae) destinati ad essere sbarcati per fini diversi dal consumo umano.

2. È vietata la pesca mediante esplosivi, veleni, narcotici.

3. È vietato l'impiego di attrezzi ancorati o derivanti non segnalati per mezzo di boe o di altri segni di indentificazione.

4. È vietato immettere specie non indigene nel mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund e pescare specie non indigene o storioni, a meno che ciò sia autorizzato da norme adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 ed in conformità agli obblighi derivanti dalla convenzione di Danzica. Per specie non indigene si intendono quelle che non si trovano naturalmente nel mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund.

Art. 11

Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro o degli Stati membri interessati, di cui la Commissione e lo Stato membro o gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca in questione siano stati previamente informati.

I pesci, crostacei e molluschi catturati per le finalità di cui al primo comma possono essere venduti, immagazzinati, esposti o messi in vendita a condizione che:

rispondano ai requisiti di cui agli allegati II e III e ai requisiti di commercializzazione adottati a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio6, o

siano venduti direttamente per scopi diversi dal consumo umano.

Le navi che effettuano le operazioni di cui al primo comma devono tenere a bordo l'autorizzazione rilasciata dallo Stato membro di cui battono bandiera.