Sez. 1, Sentenza n. 4852 del 04/05/1995 (Rv. 492081 - 01)
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - IN GENERE | Trasporto aereo internazionale - Norme della convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 - Ambito di applicazione.
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - IN GENERE
Le norme uniformi sul trasporto aereo internazionale della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 (rat. con legge 19 maggio 1932 n. 841) sono entrate a far parte dell'ordinamento giuridico italiano con il valore di legge ordinaria e sono perciò direttamente applicabili ai contratti di trasporto aereo tra soggetti di diversi stati regolati, ai sensi dell'art. 25 delle disposizioni sulla legge in generale.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 25, Tratt. Internaz. 12/10/1929 CORTE COST., Legge 19/05/1932 num. 841 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)