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Sez. 2, Sentenza n. 5574 del 13/01/1983 Ud. (dep. 11/06/1983) Rv. 159488 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1983-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159488-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE - ESTREMI.*

Il sequestro di persona si realizza nella sua materialità con un'apprezzabile privazione della libertà personale della vittima, a nulla rilevando la durata di detta privazione, quando questa si sia concretata in una limitazione della libertà di movimento del soggetto, che, per effetto di tale limitazione, è impossibilitato a muoversi secondo la sua libera scelta; non occorre, perciò, che la privazione della libertà di movimento sia totale. (Conf mass n 146727; (Conf mass n 143870).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)