Sez. F, Sentenza n. 42897 del 09/08/2018 Ud. (dep. 28/09/2018) Rv. 273939 - 03
COSA GIUDICATA (Cod. proc. pen. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("ne bis in idem") | – Ne bis in idem tributario - Intervenuta irrogazione definitiva di una sanzione amministrativa - Natura "sostanzialmente penale" della sanzione - Irrogazione nei confronti di soggetto giuridico diverso da quello tratto a giudizio in sede penale - Improcedibilità dell'azione penale ex art. 649 cod. proc. pen. - Deducibilità - Esclusione.
COSA GIUDICATA (Cod. proc. pen. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("ne bis in idem")
Non sussiste la preclusione all'esercizio dell'azione penale di cui all'art. 649 cod. proc. pen., quale conseguenza della già avvenuta irrogazione, per lo stesso fatto, di una sanzione formalmente amministrativa, ma avente carattere sostanzialmente "penale", ai sensi dell'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, allorquando non vi sia coincidenza fra la persona chiamata a rispondere in sede penale e quella sanzionata in via amministrativa. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la violazione del divieto di "bis in idem" con riferimento a persona imputata per emissione di fatture inesistenti, fatto per il quale era stata inflitta sanzione amministrativa ad una società, soggetto giuridico diverso dall'imputato persona fisica).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)