Sez. 1, Sentenza n. 1219 del 17/02/1983 (Rv. 426007 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - DICHIARAZIONE DI NOMINA - TERMINE - NOMINA FATTA NELLA STESSA DOMANDA DI PRONUNCIA DI TRASFERIMENTO DIRETTAMENTE A FAVORE DEL TERZO - NECESSITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - DICHIARAZIONE DI NOMINA - TERMINE - NOMINA FATTA NELLA STESSA DOMANDA DI PRONUNCIA DI TRASFERIMENTO DIRETTAMENTE A FAVORE DEL TERZO - NECESSITÀ.*
Nel caso d'inadempimento di un contratto preliminare di compravendita che preveda la stipulazione del contratto definitivo a favore del promissario o di un terzo da nominare al momento della stipula, perché il promissario possa ottenere in giudizio pronuncia di trasferimento direttamente a favore del terzo, occorre che la nomina di quest'ultimo sia fatta nella stessa domanda. (V 1135/82, mass n 419014).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1401, Cod. Civ. art. 1402, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)