Sez. 3, Sentenza n. 25222 del 29/11/2011 (Rv. 620626 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE | Danno patrimoniale - Lucro cessante - Risarcimento - Introiti percepiti a seguito della lesione - Allegazione e prova da parte del responsabile del danno - Necessità - Sussistenza.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE
In tema di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, la circostanza che, in conseguenza del fatto lesivo, la vittima abbia ottenuto l'attribuzione di uno specifico trattamento pensionistico, può costituire oggetto di una specifica eccezione il cui fatto costitutivo dev'essere dedotto e dimostrato dal responsabile del danno, fermo restando l'obbligo del danneggiato, ove il fatto risulti accertato, di replicare attestando l'entità del trattamento in ipotesi insufficiente a compensare il suddetto danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)