Sez. 5, Sentenza n. 27918 del 06/05/2009 Ud. (dep. 07/07/2009) Rv. 244208 - 01
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | "Richiamo" da parte dell'amministratore, di un assegno privo di provvista, versato in esecuzione di delibera di aumento di capitale, su conto corrente intestato alla società - Integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta impropria - Esclusione - Configurabilità del reato di cui all'art. 223, comma secondo, n. 1 con riguardo al fatto illecito di cui all'art. 2626 cod. civ. - Condizioni.
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA
Non integra il delitto di bancarotta fraudolenta impropria (art. 223, comma primo, L. fall.) la condotta dell'amministratore che "richiami" l'assegno privo di provvista, precedentemente versato in esecuzione della delibera di aumento di capitale, su conto corrente intestato alla società, considerato che, in tal caso, il patrimonio sociale non risulta impoverito non avendo il versamento di detto assegno incrementato la dotazione liquida del patrimonio della beneficiaria. Tale condotta, invece, poiché diretta ad esentare o comunque ad ostacolare l'esecuzione della pretesa societaria verso il socio sottoscrittore della delibera di aumento di capitale, può astrattamente configurare l' autonomo reato di fattispecie (art. 223, comma secondo, n. 1, L. fall. in riferimento all'art. 2626 cod. civ.) indebita restituzione di conferimenti sub specie di liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 com. 2 n. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2626
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)