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Sez. 6, Sentenza n. 11495 del 21/10/2013 Cc. (dep. 10/03/2014) Rv. 260877 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Giudizio di cassazione - Annullamento con rinvio - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260877-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE

In tema di estradizione per l'estero, va annullata con rinvio la decisione contraria alla consegna della Corte di appello, che non ha proceduto ad un reale giudizio sui fatti oggetto della richiesta, perché, sebbene l'art. 706 cod. proc. pen. estenda anche al merito le attribuzioni della Corte di cassazione, l'esclusione di tale esito decisorio priverebbe in concreto l'estradando di un grado di giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 706, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Legge 07/06/1993 num. 193 art. 8, Tratt. Internaz. 13/12/1963, Tratt. Internaz. 28/04/1989

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)