Sez. 6, Ordinanza n. 20685 del 13/05/2016 Cc. (dep. 18/05/2016) Rv. 266943 - 01
GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI | Giudizio di cassazione - Pregressa attività di spoglio del ricorso - Incompatibilità a far parte del collegio che deve valutarlo - Esclusione.
GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI
Nel giudizio di cassazione, non integra alcuna delle ipotesi di incompatibilità, contemplate dall'art. 34 cod. proc. pen., e, pertanto, non costituisce motivo di ricusazione, l'attività preliminare di spoglio diretta alla selezione dei ricorsi "prima facie" inammissibili svolta dal magistrato che, successivamente, faccia parte del collegio della apposita sezione, prevista dall'art. 610 cod. proc. pen., a cui quello stesso ricorso venga assegnato. (In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che non sussiste incompatibilità nell'ambito di una stessa fase procedimentale quale, appunto, il procedimento che inizia con l'esame preliminare degli "spogliatori", che comporta una valutazione provvisoria, e che prosegue con l'eventuale assegnazione alla sezione settima, la quale, mantenendo intatto ogni potere di valutazione, rimetterà gli atti al Presidente della Corte per l'assegnazione ordinaria, ove non venga dichiarata l'inammissibilità).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)