Sez. 2, Sentenza n. 6315 del 18/04/2003 (Rv. 562327 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - IN GENERE | Negozio apparentemente oneroso compiuto dal "de cuius" - Azione di simulazione assoluta o relativa tesa a far emergere negozio dissimulato nullo per vizio di forma o per altra causa - Esercizio da parte degli eredi nei confronti di persone estranee all'eredità - Proponibilità subordinata all'accettazione con beneficio d'inventario - Esclusione - Negozio dissimulato avente invece i requisiti di validità - Proponibilità dell'azione di simulazione - Subordinazione all'accettazione con beneficio d'inventario - Necessità.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - IN GENERE
L'esperimento dell'azione di simulazione da parte dell'erede nei confronti di soggetti estranei alla comunione ereditaria, per far valere la simulazione assoluta di un negozio posto in essere dal "de cuius", ovvero per far valere la simulazione relativa allorché il negozio dissimulato sia affetto da nullità assoluta per mancanza della forma prescritta, non è condizionato all'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, richiesta dall'art. 564 cod. civ. per le azioni di riduzione. In tali casi, infatti, sussiste l'interesse del legittimario a far accertare, indipendentemente dall'azione di riduzione, l'inesistenza del negozio giuridico meramente apparente posto in essere dal dante causa, spettando ad esso le stesse azioni che sarebbero spettate al "de cuius", che ben avrebbe potuto in vita far valere la simulazione assoluta, ovvero la nullità assoluta del negozio dissimulato per carenza della prescritta forma. Viceversa, allorquando l'erede intenda far valere la simulazione relativa e l'atto dissimulato - lesivo della sua quota di legittima - abbia tutti i requisiti di validità (come nell'ipotesi di donazione dissimulata), l'azione di simulazione è in funzione unicamente dell'azione di riduzione ex art. 564 cod. civ. e non può che soggiacere alle condizioni in detta norma previste per questa azione; perciò in tanto può essere proponibile, in quanto sussista il presupposto cui è condizionata la proposizione della seconda e cioè l'accettazione con beneficio d'inventario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 564 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)