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Sez. L, Sentenza n. 626 del 02/02/1989 (Rv. 461701 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) - IN GENERE - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - CASE DI CURA - NATURA INDUSTRIALE - DIRITTO AGLI SGRAVI EX ART. 18 DEL D.L. N. 918 DEL 1968 - SUSSISTENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI TALE NORMA IN RELAZIONE ALL'ART. 81 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1989-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461701-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) - IN GENERE - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - CASE DI CURA - NATURA INDUSTRIALE - DIRITTO AGLI SGRAVI EX ART. 18 DEL D.L. N. 918 DEL 1968 - SUSSISTENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI TALE NORMA IN RELAZIONE ALL'ART. 81 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

L'identificazione delle aziende industriali beneficiarie degli sgravi contributivi previsti dall'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089) deve essere compiuta - atteso che la normativa speciale non detta al riguardo un proprio criterio né rinvia ad altre specifiche Disposizioni - alla stregua dei criteri generali di cui agli artt. 2082 e 2195 cod. civ.. pertanto, gli sgravi anzidetti spettano anche alle case di cura, atteso che esse costituiscono vere e proprie imprese industriali, in quanto, normalmente dotate di una complessa ed articolata organizzazione tecnica, svolgono, oltre all'attività sanitaria di cura e di assistenza degli ammalati, un'attività ricettizia, inerente alla degenza, simile a quella alberghiera e, in sostanza, attraverso l'organizzazione di capitale e di lavoro, si propongono un fine di lucro con la predisposizione di servizi a terzi. L'eccezione di incostituzionalità del citato art. 18, sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, sul rilievo che la norma denunciata, ove interpretata nel senso dell'estensibilità degli sgravi contributivi alle case di cura, sarebbe priva di copertura finanziaria, è manifestamente infondata. (Conf 3020/87, mass n 452116; (Conf 4515/86, mass n 447261; (Conf 1604/85, mass n 439594).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 81 com. 4, Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2555, Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 19, Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)