Sez. 1, Sentenza n. 3964 del 18/03/2003 (Rv. 561184 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE | Violazione di un obbligo contrattuale posto in essere dall'altro contraente - Tolleranza del creditore - Conseguenze - Presunzione di acquiescenza alla violazione, da parte del creditore - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE
La tolleranza del creditore non può giustificare l'inadempimento, né comportare per sè stessa modificazioni alla disciplina contrattuale, non potendosi presumere una completa acquiescenza alla violazione di un obbligo contrattuale posto in essere dall'altro contraente, né un consenso alla modificazione suddetta da un comportamento equivoco come è normalmente quello di non avere preteso in passato l'osservanza dell'obbligo stesso, in quanto tale comportamento può essere ispirato da benevolenza piuttosto che essere determinato dalla volontà di modificazione del patto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1219
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)