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Sez. 2, Sentenza n. 3116 del 18/09/1969 (Rv. 343068 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSARIO - INSUSSISTENZA - CONVENUTO NON POSSESSORE O SOLO PARZIALE - CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO POSSESSORE - ESCLUSIONE - PRONUNCIA DELLA SENTENZA NEI CONFRONTI DEL CONVENUTO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1969-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343068-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSARIO - INSUSSISTENZA - CONVENUTO NON POSSESSORE O SOLO PARZIALE - CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO POSSESSORE - ESCLUSIONE - PRONUNCIA DELLA SENTENZA NEI CONFRONTI DEL CONVENUTO - EFFETTI.*

La rivendicazione della proprieta non da luogo a litisconsorzio necessario e, qualora resti dimostrato che il convenuto in rivendicazione non possieda solo parzialmente il bene rivendicato (nella specie un immobile) perche questo e totalmente o parzialmente posseduto da altri, la sentenza che respinga la rivendicazione o la accolga solo in parte non e inutiliter data, ne e necessaria la chiamata in causa del terzo che si assume vero possessore, totale o parziale. Detta sentenza fa stato esclusivamente nei confronti del convenuto regolarmente chiamato in causa, nel senso che nei suoi confronti esclude il possesso dell'intero o ammette un possesso parziale, mentre resta impregiudicato il diritto del rivendicante di agire separatamente contro il terzo possessore o dell'intero fondo, in caso di reiezione totale, o della parte posseduta, in caso di accoglimento parziale. (V 136, 68, massima n 330983).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)