Sez. 1, Sentenza n. 11200 del 22/10/1991 (Rv. 474356 - 01)
Procedimento civile - Notificazione - Alla residenza, dimora, domicilio | Notificazione nell'abitazione del destinatario ex art. 139 secondo comma cod. proc. civ. - Consegna di copia a persona qualificatasi moglie del destinatario - Erronea indicazione nella relata di un prenome non corrispondente a quello anagrafico della consegnataria - Nullità della notifica - Esclusione - Condizioni.
Procedimento civile - Notificazione - Alla residenza, dimora, domicilio
Ove la notificazione di un atto venga effettuata, a norma dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., nell'abitazione del destinatario, mediante consegna di copia a persona qualificatasi moglie di questo ultimo, e non sia specificamente contestata né l'esistenza del vincolo coniugale né la veridicità della dichiarazione resa al riguardo da detta consegnataria al pubblico ufficiale che procede alla notifica, l'erronea indicazione, nella relazione di cui all'art. 148 cod. proc. civ., di un prenome non corrispondente a quello anagrafico della consegnataria è irrilevante e non incide sulla validità della notificazione, essendo univocamente identificabile la persona della consegnataria attraverso la sola indicazione del vincolo coniugale con il destinatario e non sussistendo, di conseguenza, incertezza assoluta circa la "persona di famiglia" che ha ricevuto la copia dell'atto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)