Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada
Testo in vigore al
Art. 16 Abilitazioni per trasporti speciali
1. Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile determina, secondo le proposte del comitato centrale dell'albo, le attivita' di trasporto per le quali occorre la abilitazione ed i requisiti speciali per il loro esercizio in relazione alla natura e all'importanza delle singole attivita' esercitate.
2. L'abilitazione e' provvisoria o definitiva.
3. L'abilitazione provvisoria si ottiene presentando domanda ai comitati provinciale fornendo la prova - nei modi stabiliti dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - di avere i requisiti prescritti.
4. I requisiti devono consistere nell'attitudine dell'organizzazione aziendale, nella idoneita' professionale, da accertarsi mediante esame, e in particolari garanzie assicurative connesse con la natura dell'attivita' da svolgere.
5. L'abilitazione diviene definitiva dopo un periodo di prova di un anno. Nel caso che la prova non dia esito positivo l'impresa non puo' continuare ad esercitare la attivita' per la quale e' prescritta l'abilitazione.
6. I comitati provinciali dell'albo comunicano ai competenti organi della pubblica amministrazione l'elenco delle imprese cui e' stata concessa l'abilitazione, affinche' sia annotata nelle carte di circolazione degli autoveicoli.
7. Il rilascio dell'abilitazione di cui sopra e' subordinato al pagamento della tassa di concessione governativa di L. 30.000.
8. Coloro i quali abbiano ottenuto l'abilitazione di cui al presente articolo, sono iscritti in una sezione speciale dell'albo provinciale.
Art. 17 Decisioni sulle domande di iscrizione e di abilitazione
1. I comitati provinciali decidono, entro e non oltre il termine di trenta giorni, sulle domande d'iscrizione all'albo e di abilitazione, con provvedimento motivato che e' comunicato al comitato centrale e notificato all'interessato.
Art. 18 Variazioni
1. Le variazioni nell'albo si eseguono d'ufficio o per comunicazioni di chiunque vi abbia interesse.
2. Le imprese iscritte sono tenute a comunicare ai comitati provinciali ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione nell'albo o per l'abilitazione ai trasporti speciali e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sull'iscrizione o sull'abilitazione.
3. Le comunicazioni devono pervenire ai comitati entro trenta giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti.
4. Le imprese sono altresi' tenute a comunicare ai comitati provinciali, entro trenta giorni dalla data di stipulazione dell'atto definitivo:
1) gli acquisti di nuovi veicoli e di nuovi mezzi tecnici di esercizio, con l'indicazione dell'alienante;
2) le alienazioni, a qualsiasi titolo, dei veicoli e dei mezzi tecnici di loro proprieta' o da loro detenuti, con l'indicazione dell'acquirente.
5. Ogni variazione eseguita nell'albo deve essere immediatamente notificata all'impresa a cui essa si riferisce e comunicata al comitato centrale.
Art. 19 Sospensione dall'albo
1. L'iscrizione nell'albo e' sospesa:
1) quando sia in corso una procedura di fallimento e sia pendente il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento;
2) quando l'attivita' dell'impresa sia stata interrotta per qualsiasi causa;
3) quando, nonostante regolare diffida, entro tre mesi dal termine fissato nel quarto comma dell'articolo 63 della presente legge non viene effettuato il versamento del contributo di cui allo stesso articolo.
2. Nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 3) la sospensione dura finche' persiste la causa che l'ha determinata.
3. Nell'ipotesi di cui al n. 2) la sospensione deve essere richiesta dall'interessato al comitato provinciale compatente e non puo' avere una durata superiore a due anni.
Art. 20 Cancellazione dall'albo
1. L'impresa e' cancellata dall'albo:
1) quando la cancellazione sia da essa richiesta;
2) quando la sua attivita' sia di fatto cessata;
3) quando siano venuti, rispettivamente, a cessare o a scadere la causa o il termine di cui al precedente articolo 19 e l'attivita' non sia stata ripresa;
4) quando, trattandosi di societa', questa sia stata liquidata;
5) quando sia stata dichiarata fallita con sentenza passata in giudicato;1719
6) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti o condizioni per la iscrizione previsti dall'articolo 13 della presente legge. La cancellazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai numeri 4), 5) e 6) del predetto articolo, deve essere preceduta, previa diffida, dall'esperimento della procedura disciplinare di cui al successivo articolo 21.1719
Art. 21 Sanzioni disciplinari
1. Le imprese incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi:
1) quando non abbiano osservato le tariffe di trasporto fissate dai competenti organi;14
2) quando siano state a loro carico accertate violazioni degli articoli 10, 33 e 121 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393;
3) quando siano state a loro carico accertate violazioni delle clausole di contratti di lavoro;
4) quando abbiano esercitato senza la prescritta abilitazione l'attivita' di cui all'articolo 16;
5) quando sia stata a loro carico accertata l'inosservanza degli obblighi dell'assicurazione e dei relativi massimali per i danni alle cose trasportate;
6) quando non abbiano effettuato nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 18.
6-bis) quando, nel caso di attivita' di trasporto di cose per conto proprio o di terzi, siano state accertate a loro carico violazioni delle norme sull'adozione di idoneo cronotachigrafo di cui agli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modifiche ed integrazioni, e degli articoli 3, 4, 103 e 127, terzo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' delle norme sul rapporto tra numero dei veicoli rimorchiati e veicoli idonei al loro traino in disponibilita' dell'impresa.
2. Nei casi sopra elencati le imprese incorrono:
a) nell'ammonimento per i casi di minore gravita';
b) nella censura per i casi di maggiore gravita';
c) nella sospensione dall'albo da un mese a sei mesi per i casi di particolare gravita' o quando siano stati in precedenza inflitti l'ammonimento o la censura;
d) nella radiazione dall'albo nei casi di reiterate gravi violazioni.
Art. 22 Effetti delle condanne penali
1. Le condanne di cui al n. 7) del precedente articolo 13 comportano:
1) la radiazione dall'albo se riguardano il titolare dell'impresa individuale; la presente disposizione non si applica ai titolari di imprese artigiane ed ai soci di cooperative che abbiano riportato condanne penali che, comportino l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
2) l'obbligo per la societa' in nome collettivo di escludera', e, ove sia il caso, sostituire, entro due mesi dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, il socio o i soci condannati;
3) l'obbligo per ogni impresa di sostituire, entro un mese dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, l'institore o il direttore condannati.
Art. 23 Reiscrizioni
1. Le imprese cancellate dall'albo a norma dell'articolo 20, n. 6), possono ottenere la reiscrizione purche' riacquistino i requisiti o le condizioni di cui all'articolo 13.1719
2. Le imprese radiate dall'albo per le cause di cui all'articolo 21 non possono ottenere la reiscrizione prima che siano trascorsi 2 anni dalla data della radiazione.
3. Le imprese cancellate o radiate dall'albo per le cause di cui, rispettivamente, agli articoli 20, n. 5), e 22 possono ottenere la reiscrizione quando sia intervenuta riabilitazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e degli articoli 178 e seguenti del codice penale.1719
Art. 24 Decisioni - Competenze
1. La cancellazione dall'albo, la radiazione, la sospensione, la censura e l'ammonimento sono decisi dal comitato provinciale competente ed attuati a cura dei competenti uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
2. Prima di decidere, il comitato provinciale deve comunicare all'iscritto i fatti da valutare ai fini della decisione, assegnandogli un termine di almeno trenta giorni per presentare eventuali deduzioni.
3. L'iscritto deve essere sentito personalmente quando, nel termine predetto, ne faccia richiesta.
4. I provvedimenti di cui al primo comma devono essere motivati in modo specifico, sono notificati allo iscritto e comunicati al comitato centrale.
Art. 25 Ricorsi
1. Contro i provvedimenti dei comitati provinciali e' ammesso ricorso al comitato centrale, entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento.
3. Le decisioni del comitato centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e al comitato provinciale competente ed essere pubblicate nel Foglio annunzi legali della provincia a cura del comitato provinciale.
4. I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione per la revoca o la sospensione dell'autorizzazione, nonche' alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alle associazioni locali di cui alla lettera f) dell'articolo 4.
Art. 26 Esercizio abusivo dell'autotrasporto
1. Chiunque esercita l'attivita' di cui all'articolo 1 senza essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare l'attivita' durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'albo, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 46, accertata con provvedimento esecutivo.
2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1999, N. 507.
3. Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l'attivita' di cui all'articolo 1 o ai soggetti di cui all'articolo 46 della presente legge, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1999, N. 507.
4. Alle violazioni di cui al primo comma consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, con l'osservanza delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2005, N. 286.121315
Art. 27 Omissione di comunicazioni all'albo
1. Il titolare dell'impresa individuale, gli amministratori delle societa' o l'institore che non eseguano nei termini prescritti le comunicazioni previste all'articolo 18 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 100.000, secondo le norme degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228.
Art. 28 Pubblicazione dell'albo nazionale
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato centrale provvede alla pubblicazione dell'albo nazionale delle imprese.
Art. 29 Vigilanza
1. La vigilanza sull'albo e' esercitata dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Titolo II. Disciplina degli autotrasporti di cose
Art. 30 Campo di applicazione
1. Il presente titolo regola il trasporto di cose su strada effettuato con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e semirimorchi.
2. Non sono soggetti alle norme del presente titolo:
a) gli autoveicoli adibiti a trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei vigili del fuoco, alla Croce rossa italiana e al Corpo forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento;
b) gli autoveicoli di proprieta' dell'amministrazione dello Stato, comprese le aziende autonome dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle province e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne;
c) gli autoveicoli di proprieta' delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, adibiti al trasporto di cose necessarie all'esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocita' di trattamento negli Stati rispettivi. Tale condizione non e' richiesta nel caso di Stati esteri membri della Comunita' economica europea;
d) gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che, a giudizio del Ministero dei trasporti. Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi d'opera;
e) gli autofurgoni destinati al trasporto di salme;
f) gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto di viaggiatori, autorizzati anche al trasporto di effetti postali, pacchi agricoli e merci a collettame, in servizio di collegamento con le ferrovie e tramvie e, ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi agricoli;
g) le autovetture e le motocarrozzette destinate ad uso privato per trasporto di persone, allorche' trasportino occasionalmente cose per uso esclusivo del proprietario;
h) gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose dotati della particolare carta di circolazione, aventi una portata massima, ivi indicata, non superiore ai 5 quintali, utilizzati per il trasporto di cose per uso esclusivo del proprietario, purche' siano muniti del contrassegno speciale che verra' stabilito con suo decreto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.
3. Gli autoveicoli di cui al precedente comma non sono soggetti al pagamento della tassa di concessione governativa.
4. Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - d'intesa con quello delle finanze - e' autorizzato ad estendere le disposizioni di cui al secondo e terzo comma a casi ivi non contemplati, in relazione a nuove e particolari caratteristiche tecniche di autoveicoli.
Capo I. Trasporti in conto proprio
Art. 31 Definizione
1. Il trasporto di cose in conto proprio e' il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:
a) il trasporto avvenga con mezzi di proprieta' o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facolta' di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;
b) il trasporto non costituisca attivita' economicamente prevalente e rappresenti solo un'attivita' complementare o accessoria nel quadro dell'attivita' principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specifichera' le condizioni che debbono ricorrere affinche' il trasporto sia da considerare attivita' complementare o accessoria dell'attivita' principale;
c) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.
Art. 32 Licenze
1. L'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio e' subordinato ad apposita licenza rilasciata dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
2. La licenza e' accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilita' della stessa impresa avente in disponibilita' il veicolo a motore.
3. La licenza e' rilasciata, per autoveicoli aventi portata utile non superiore ai 3.000 chilogrammi, su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare.
4. Il rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3.000 chilogrammi avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 33.
5. Nel caso di cui al precedente comma, la domanda, oltre a contenere le precisazioni e l'elencazione previste al secondo comma, deve essere corredata dalla documentazione, che sara' specificata nel regolamento di esecuzione, necessaria a dimostrare che le esigenze del richiedente o l'attivita' economica da esso svolta giustificano l'impiego del veicolo o dei veicoli del tipo e della portata indicati.
6. Le domande possono essere presentate anche prima dell'acquisto del veicolo.
7. La licenza deve essere concessa entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data della presentazione della domanda, per i veicoli di cui al secondo comma del presente articolo, o dalla data del completamento della documentazione richiesta, per i veicoli di cui al terzo comma.
8. Le imprese di nuova costituzione possono ottenere la licenza provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile, avente validita' per 18 mesi, a condizione che forniscano la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli a norma del precedente comma quarto.
9. La licenza viene resa definitiva per effetto della presentazione della completa documentazione.
10. Al rilascio della prima licenza fa seguito l'iscrizione in un elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso ciascun ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Art. 33 Commissione per le licenze
1. Per l'esame della domanda di cui al terzo comma del precedente articolo e' istituita presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione una speciale commissione composta:
a) dal funzionario preposto all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che la presiede;
b) da un funzionario della prefettura;
c) da quattro rappresentanti dei settori economici interessati al trasporto in conto proprio;
d) da un funzionario delle ferrovie dello Stato;
e) da due rappresentanti delle associazioni locali di cui alla lettera f) dell'articolo 4;
f) da un funzionario dell'assessorato ai trasporti della regione.
2. I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.
3. Le designazioni spettano:
1) al prefetto per il componente di cui alla lettera b);
2) alle associazioni provinciali maggiormente rappresentative dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura per i componenti di cui alla lettera c);
3) al direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato per il componente di cui alla lettera d);
4) al comitato provinciale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per il componente di cui alla lettera e); al presidente della giunta regionale per il componente di cui alla lettera f).
4. La commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti
possono essere confermati per una sola volta.
5. Scaduto il triennio, i poteri della commissione sono prorogati
fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine, e comunque per non oltre sei mesi.
6. Per ogni componente effettivo della commissione, viene
contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle sedute in assenza del titolare.
7. I componenti della suddetta commissione che, senza giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive decadono dalla carica e sono sostituiti, per il periodo residuo necessario al completamento del triennio, con le modalita' di cui al secondo e al terzo comma.
Art. 34 Esame e parere della commissione
1. La commissione esamina la documentazione presentata dall'interessato a corredo della domanda, chiede, ove occorra, altri documenti e raccoglie d'ufficio tutte le informazioni che reputi necessarie ai fini del parere che deve emettere a norma del terzo comma dell'articolo 32.
2. Il parere della commissione concerne l'effettiva esistenza delle esigenze esposte nella domanda e l'adeguatezza del mezzo o dei mezzi di trasporto indicati rispetto alle esigenze stesse. Quando il richiedente sia un imprenditore, il parere ha specificamente riguardo alla natura e all'entita' dell'attivita' principale di cui il trasporto deve essere attivita' accessoria o complementare.
3. Le deliberazioni della commissione sono valide se prese con la partecipazione della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei partecipanti.
4. In caso di parita' prevale il voto del presidente.3a
Art. 35 Elencazione delle cose
1. Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione devono elencare sulla licenza le cose o le classi di cose per le quali essa e' rilasciata.
2. L'elencazione e' tassativa e il trasporto di cose in essa non comprese e' punito a norma del successivo articolo 46.5
Art. 36 Revoca delle licenze
1. La licenza e' revocata qualora sia accertato che le condizioni in base alle quali fu rilasciata sono venute meno.
2. Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione revocano la licenza direttamente o previo parere della speciale commissione di cui all'articolo 33, a seconda che essa riguardi l'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 32 o quella del terzo comma dello stesso articolo.
3. Allo scadere di ciascun quinquennio dalla data di rilascio della licenza gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione devono provvedere d'ufficio ad una verifica delle condizioni in base alle quali la licenza stessa fu rilasciata e, qualora constatino sostanziali modificazioni delle stesse, dare corso al procedimento di revoca previsto dal precedente comma.
4. Alla revoca della licenza fa seguito la cancellazione dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 32.