Sez. 1, Sentenza n. 10354 del 10/09/1992 (Rv. 478680 - 01)
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per mutuo consenso - In genere | Contratti soggetti a forma scritta solo "ad probationem" - Comportamento tacito concludente - Ammissibilità - Fattispecie: contratto di assicurazione.
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per mutuo consenso - In genere
La risoluzione per mutuo consenso di un contratto per il quale la forma scritta non sia richiesta "ad substantiam", ma solo "ad probationem", come nel caso di un contratto di assicurazione, può risultare anche da un comportamento tacito concludente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1888
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)