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Sez. 5, Sentenza n. 15449 del 30/06/2010 (Rv. 613891 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE | Apposizione sul tetto del capannone aziendale di una scritta riproduttiva della ragione sociale - Imposta sulla pubblicità - Assoggettabilità - Finalità di segnalare il luogo di atterraggio alle mongolfiere partecipanti ad un meeting - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613891-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE

E soggetta all'imposta sulla pubblicità, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 16 dicembre 1993 n. 507, l'apposizione sul tetto del capannone aziendale di una scritta riproduttiva della ragione sociale, visibile dall'alto, anche se finalizzata a segnalare il luogo di atterraggio alle mongolfiere partecipanti ad un meeting, come imposto dalla normativa specifica, in quanto costituisce fatto imponibile qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica e non essendo, quindi, la stessa incompatibile con altre finalità (nella specie, peraltro, assolvibili anche mediante il ricorso a qualsiasi altro mezzo di segnalazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/12/1993 num. 507 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)