diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 36406 del 27/06/2012 Cc. (dep. 21/09/2012) Rv. 253893 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Aspecificità - Riproposizione di censure già esaminate dalla sentenza impugnata - Appello e ricorso per cassazione - Differenze.
Stato
decisa il 2012-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253893-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE

In virtù del principio devolutivo, il giudice d'appello è tenuto a rivisitare "in toto" i capi ed i punti della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione; ne consegue l'ammissibilità dell'appello che riproponga, con specifica indicazione dei capi impugnati (nella specie: qualificazione giuridica del fatto; trattamento sanzionatorio; applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata) censure già esaminate e confutate dal giudice di primo grado. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la genericità dell'appello o del ricorso per cassazione va valutata in base a parametri diversi, e che soltanto in relazione al secondo costituisce motivo di inammissibilità per aspecificità la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)