Sez. L, Ordinanza n. 24545 del 12/09/2024 (Rv. 672246-01)
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Personale sanitario - Lavoro prestato in giorno festivo infrasettimanale - Art. 9 del c.c.n.l. integrativo comparto Sanità del 20.9.2001 - Diritto del dipendente ad un riposo compensativo o alla maggiorazione per il lavoro straordinario festivo - Mancata scelta nel termine stabilito - Applicazione dell'art. 1287, comma 2, c.c. in tema di obbligazioni alternative - Sussistenza. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - In genere.
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 9 del c.c.n.l. integrativo del comparto della sanità pubblica del 20 settembre 2001, il dipendente che presta attività lavorativa nel giorno festivo infrasettimanale ha diritto di scegliere se beneficiare del riposo compensativo o della maggiorazione per il lavoro straordinario festivo, applicandosi, in caso di mancato esercizio della scelta nei termini fissati, la disciplina di cui all'art. 1287, comma 2, c.c. stante la natura alternativa della corrispondente obbligazione datoriale.
Contr. Coll. 20/09/2001 art. 9, Cod. Civ. art. 1287
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)