diritto.io

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Testo in vigore al

Art. 384

1. Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio.

2. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente.

Art. 385

1. Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, i lavoratori devono avere a disposizione idonei mezzi di difesa, quali schermi adeguati, grembiuli, pettorali, gambali o uose.

Art. 386

1. I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza.

Art. 387

1. I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale.

Capo IV. SOCCORSI D'URGENZA Denuncia dell'infortunio e soccorsi d'urgenza.

Art. 388

1. I lavoratori, salvo impedimento per causa di forza maggiore, sono tenuti a segnalare subito al proprio datore di lavoro od ai propri capi gli infortuni, comprese le lesioni di piccola entita', loro occorsi in occasione di lavoro.

2. Il datore di lavoro deve disporre che per gli infortuni, comprese le lesioni di piccola entita', siano immediatamente prestati all'infortunato i soccorsi d'urgenza.

Titolo XI. Norme penali

Capo unico

Art. 389

1. I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:

  1. a) con l'ammenda da L. 200.000 a L. 300.000 per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 27, 73, 115, 120, 121, 132, 133, 159, 160, 188, 193, 276 primo comma, 319. Nei casi di maggiore gravita' i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi;9

  2. b) con l'ammenda da L. 100.000 a L. 200.000 per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 11, 17, 34, 37, 52, 55, 68, 81, 89, 90, 109, 113, 324, 126, 144, 176, 179, 184, 187, 197, 198, 201, 206, 219, 224, 229, 236, 237, 246, 247, 248, 257, 262, 276 secondo comma, 281, 312, 313, 315, 316, 329, 330, 331, 332, 345, 346, 354, 358, 362, 365, 369, 374, 375, 387;9

  3. c) con l'ammenda da L. 59.000 a L. 100.000 per la inosservanza di tutte le altre norme.9

Art. 390

1. I costruttori, i commercianti ed i noleggiatori di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili, di apparecchi in genere, nonche' gli installatori di impianti, che non osservano le disposizioni di cui all'art. 7, sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 300.000.9

Art. 391

1. I preposti sono puniti:

  1. a) con l'ammenda da L. 10.000 a L. 20.000 per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 47 secondo e terzo comma, 345 e 346 ultimo comma, nonche' per non avere esercitato ai sensi dell'art. 4, la dovuta vigilanza sui lavoratori per la osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lettera a) dell'articolo seguente.
    Nei casi di maggiore gravita' i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi;9

  2. b) con l'ammenda da L. 5000 a L. 10.000 per l'inosservanza della norma di cui all'art. 5 primo comma, nonche' per non avere esercitato, ai sensi dell'art. 4, la dovuta vigilanza sui lavoratori per la osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lettera b) dell'articolo seguente.9

Art. 392

1. I lavoratori sono puniti:

  1. a) con l'ammenda da L. 2500 a L. 5000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6 lettere d) ed c), 34 lettere a) e b), 47 primo comma, 218 secondo comma, 238, 334 e 346 primo e secondo comma.
    Nei casi di maggiore gravita' i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi;9

  2. b) con l'ammenda da L. 1000 a L. 2500 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6 lettere a) b) e c), 19, 20 lettere a), b) e c), 24, 47 ultimo comma, 217 ultimo comma e 388 primo comma.9

Titolo XII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI CAPO I COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E PER L'IGIENE DEL LAVORO Costituzione della Commissione.

Art. 393 Costituzione della commissione

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituita una commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa e' presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o dal direttore generale della Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed e' composta da:

  1. a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica;

  2. b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

  3. c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanita';

  4. d) il direttore generale competente del Ministero della sanita' ed un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: industria, commercio ed artigianato; interno; difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e forestali; ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e degli affari regionali;

  5. e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni;

  6. f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia
    nazionale protezione ambiente; Istituto italiano di medicina sociale;

  7. g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della
    previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

  8. h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

  9. i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Ai predetti componenti, per le riunioni o giornate di lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

2. Per ogni rappresentante effettivo e' designato un membro supplente.

3. All'inizio di ogni mandato la commissione puo' istituire comitati speciali permanenti dei quali determina la composizione e la funzione.

4. La commissione puo' chiamare a far parte dei comitati di cui al comma 3 persone particolarmente esperte, anche su designazione delle associazioni professionali, dell'universita' e degli enti di ricerca, in relazione alle materie trattate.

5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. I componenti della commissione consultiva permanente ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione degli organismi competenti e durano in carica tre anni.12

Art. 394 Compiti della commissione

1. La commissione consultiva permanente ha il compito di:

  1. a) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro e predisporre una relazione annuale al riguardo;

  2. b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni concernenti la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori, nonche' per il coordinamento degli organi preposti alla vigilanza;

  3. c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati regionali sulle misure preventive e di controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;

  4. d) proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza; e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura
    strettamente
    tecnica relativi alla normativa CEE da attuare a livello nazionale;

  5. f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 48 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

  6. g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 8 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;

  7. h) esprimere parere sul riconoscimento della conformita' alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;

  8. i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro nell'esercizio della vigilanza, sulle attivita' comportanti rischi particolarmente elevati, individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera g), n. 4, della legge 19 febbraio 1991, n. 142, secondo le modalita' di cui all'art. 402;

  9. l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o del Ministero della sanita' o delle regioni, su qualsiasi questione relativa alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute dei lavoratori.

2. La relazione di cui al comma precedente, lettera a), e' resa pubblica ed e' trasmessa alle commissioni parlamentari competenti ed ai presidenti delle regioni.

3. La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti, puo' chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, effettuare sopralluoghi.

Capo II. DEROGHE Deroghe di carattere generale.

Art. 396

1. Gli Ispettorati del lavoro competenti per territorio hanno facolta' di concedere alle singole ditte che ne facciano apposita richiesta deroghe temporanee per la attuazione di determinate norme del presente decreto, quando non sia possibile in impianti o in macchine preesistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione delle norme stesse, per riconosciute esigenze tecniche o di esercizio o per altri motivi eccezionali, e sempre che siano adottate opportune misure di prevenzione o idonei dispositivi di sicurezza.

Art. 397

1. Negli edifici, ed impianti preesistenti e nelle macchine e loro parti gia' installate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono consentiti piccoli scostamenti rispetto ai valori numerici minimi o massimi indicati dal decreto stesso, che, in relazione a particolari circostanze di fatto, siano ritenuti compatibili con la sicurezza.

Capo III. VERIFICHE E CONTROLLI Attribuzione dei compiti.

Art. 398

1. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha facolta', con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393, di affidare le verifiche e i controlli prescritti per l'accertamento dello stato di sicurezza degli impianti, delle installazioni, delle attrezzature e dei dispositivi di cui agli articoli 25, 40, 131, 179, 194, 220, 328 e 336 del presente decreto, all'Ispettorato del lavoro o all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, in relazione alla natura particolare delle verifiche e dei controlli stessi.

2. Qualora la natura delle verifiche e dei controlli lo consentano, il Ministro ha facolta', sentita la Commissione consultiva permanente sopra indicata, di disporre con proprio decreto, che i controlli e le verifiche siano esercitate da personale specializzato dipendente o scelto dagli stessi datori di lavoro.

3. I decreti indicati ai comma precedenti fisseranno altresi' le modalita' per l'esercizio delle verifiche e dei controlli.

Art. 399

1. Dei risultati delle verifiche e dei controlli eseguiti ai sensi del precedente articolo debbono essere redatti verbali su fogli o libretti conformi a modelli approvati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. I verbali predetti debbono essere trattenuti sul luogo dove le verifiche o i controlli sono stati effettuati o devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ispettori del lavoro.

Art. 400

1. I luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolari norme di cui agli articoli 329 e 331 del presente decreto saranno determinati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art.

393.

Capo IV. APPLICAZIONE DELLE NORME Vigilanza.

Art. 401

1. La vigilanza sull'applicazione del presente (decreto e' affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo dell'ISpettorato del lavoro.

2. I fogli di prescrizione dell'Ispettorato del lavoro devono essere tenuti sul luogo di lavoro ed esibiti su richiesta nelle successive visite di ispezione.

Art. 402

1. Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di prevenzione infortuni sono esecutive.

2. Contro le disposizioni di cui al comma precedente e' ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine di giorni 30 dalla data di comunicazione delle disposizioni medesime. Il ricorso deve essere inoltrato al Ministero predetto tramite l'Ispettorato del lavoro competente per territorio.

3. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui la sospensione sia disposta dal capo dell'Ispettorato del lavoro di cui al comma precedente o dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. E' altresi' ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine e con le modalita' di cui al secondo comma avverso le determinazioni adottate dagli Ispettorati del lavoro in materia di deroghe temporanee ai sensi dell'art. 396.

Art. 403

1. Le aziende soggette al presente decreto devono tenere un registro, nel quale siano annotati cronologicamente tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti, che comportino un'assenza dal lavoro superiore ai tre giorni compreso quello dell'evento.

2. Su detto registro, che deve essere conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione di cui all'art. 393, devono essere indicati oltre al nome, cognome e qualifica professionale dell'infortunato, la causa e le circostanze dell'infortunio, nonche' la data di abbandono e di ripresa del lavoro.

3. Il registro infortuni deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro sul luogo di lavoro.

Art. 404

1. L'Ispettorato del lavoro provvede alla rilevazione, elaborazione e pubblicazione di statistiche sugli infortuni del lavoro e sulle malattie professionali, secondo i criteri che saranno fissati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. I datori di lavoro sono tenuti a comunicare agli Ispettorati del lavoro, nei termini e con le modalita' stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli infortuni e le malattie professionali verificatisi, nonche' a fornire dati sulle ore di lavoro effettuate, sui salari corrisposto ed ogni altro elemento necessario allo stadio del fenomeno infortunistico.