Sez. 3, Sentenza n. 18691 del 22/03/2016 Ud. (dep. 05/05/2016) Rv. 267029 - 01
NAVIGAZIONE | Demanio marittimo - Terreno indicato come demaniale nelle mappe catastali - Assenza di sopravvenute modifiche della situazione di fatto - Appartenenza del terreno al demanio - Contestabilità - Esclusione.
NAVIGAZIONE
In tema di reati demaniali, l'indicazione di un terreno nelle mappe catastali come compreso nel demanio marittimo comprova che è stata, a suo tempo, espletata la procedura di delimitazione di cui al combinato disposto degli artt.32 cod. nav. e 58 del regolamento di attuazione per la navigazione marittima; ne consegue che, in assenza di alterazioni dello stato di fatto, determinate da sconvolgimenti del terreno o da fenomeni di spostamento della linea di battigia per cause naturali, la natura demaniale del medesimo terreno, così come verificata e registrata, non può essere oggetto di contestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 32, Cod. Navig. art. 1161, Regol. della Navig. Marittima art. 58, Legge 15/02/1952 num. 328 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)