Sez. U - , Ordinanza n. 20533 del 03/08/2018 (Rv. 650272 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Conflitto negativo di giurisdizione - Rilievo di ufficio da parte del giudice contabile - Termine preclusivo – Individuazione.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE
In tema di giurisdizione, la previsione di cui all'art. 17, comma 3, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (cd. codice di giustizia contabile), in base alla quale nell'ipotesi di riassunzione della causa, è consentito al giudice contabile di sollevare entro la prima udienza, anche d'ufficio, il conflitto di giurisdizione, va interpretata nel senso che tale scansione processuale deve essere individuata non nell'udienza nella quale il giudice si sia limitato all'adozione di provvedimenti ordinatori ma in quella in cui siano stati assunti provvedimenti decisori o comunque logicamente dipendenti dalla risoluzione della questione di giurisdizione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)