diritto.io

Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale

Testo in vigore al

Art. 93

1. I comuni possono, nei limiti ed in conformita' della legge:

  1. 1° istituire imposte di consunto, l'imposta sul valore locativo delle abitazioni, l'imposta di famiglia, quelle sul bestiame, sulle vetture pubbliche e private e sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, sulle industrie i commerci le arti e le professioni, l'imposta di patente e di soggiorno, oltre quelle obbligatorie di licenza e sulle macchine per caffe' tipo espresso, sugli animali caprini e sui cani;

  2. 2° imporre la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza comunale e delle aree private gravate da servitu' di pubblico passaggio, nonche' la tassa sulle insegne;

  3. 3° esercitare direttamente o dare in appalto l'esercizio con privativa dei diritti di peso pubblico e della misura pubblica e la privativa di concedere in fitto banchi pubblici, purche' tutti questi diritti non rivestano carattere coattivo; la facolta' di cui al presente numero non si estende alle zone demaniali marittime;

  4. 4° imporre contributi per la costruzione e l'occupazione di gallerie nel sottosuolo stradale, contributi di miglioria e per la manutenzione delle fognature;

  5. 5° Imporre la tassa per la raccolta ed il trasporto delle immondizie ed in genere degli ordinari rifiuti dei fabbricati a qualunque uso adibiti (rifiuti urbani interni) ;6

  6. 6° istituire prestazioni d'opera;

  7. 7° sovrimporre alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati.

Art. 94

1. I comuni partecipano, nei limiti ed in conformita' della legge, ai proventi dei diritti erariali sugli spettacoli, delle tasse di macellazione dei bovini, di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi, nonche' del contributo integrativo di utenza stradale.

Art. 95

1. Agli effetti dell'applicazione delle imposte e delle tasse i comuni sono ripartiti in classi nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 96

1. Ogni comune ha un servizio di tesoreria.

2. Ove il comune non abbia un tesoriere speciale, l'esattore delle imposte dirette deve assumere l'esazione delle entrate e il pagamento delle spese a norma della legge sulla riscossione di tali imposte.

Capo 5°. Della vigilanza e tutela governativa.

Art. 97

1. Le deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte municipali, non soggette a speciale approvazione, divengono esecutive dopo la pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio e l'invio al Prefetto, che dovra' essere effettuato entro otto giorni dalla data delle deliberazioni stesse.

2. Nel caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso di meta' piu' uno dei componenti i Consigli o le Giunte.

3. Entro venti giorni dal ricevimento, il Prefetto deve pronunciare l'annullamento delle deliberazioni che ritenga illegittime.

4. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni al Prefetto nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo, le medesime s'intendono decadute.

Art. 98

1. Nei comuni aventi popolazione superiore ai 500.000 abitanti sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardino i seguenti oggetti:

  1. 1) bilancio preventivo e storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio medesimo, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisca a spese facoltative;

  2. 2) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 332;

  3. 3) applicazione dei tributi e regolamenti relativi;

  4. 4) acquisto di azioni industriali;

  5. 5) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 2.500.000 o di valore indeterminato;

  6. 6) impieghi di danaro che eccedono nell'anno le lire 5.000.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso gli Istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

  7. 7) alienazioni d'immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 5.000.000, nonche' la costituzione di servitu' passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma anzidetta;

  8. 8) locazioni e conduzioni d'immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 2.500.000;

  9. 9) prestiti di qualsiasi natura;

  10. 10) assunzione diretta dei pubblici servizi e apertura di farmacie municipali in deroga alle disposizioni vigenti circa l'esercizio delle farmacie;

  11. 11) piani regolatori edilizi, di ampliamento e di ricostruzione;

  12. 12) regolamenti di uso dei beni comunali, d'igiene, d'edilizia, di polizia locale e quelli concernenti Le istituzioni che appartengono al comune;

  13. 13) ordinamento degli uffici e servizi e regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale;

  14. 14) cambiamenti nella classificazione delle strade e progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime".

Art. 99

1. Nei comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti o che, pur non avendo popolazione superiore ai 100.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1 a 4 e da 9 a 14 dell'articolo precedente, sono sottoposte ad approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardino i seguenti oggetti:

  1. 1) liti attive o passive e transazioni per in valore eccedente le L. 1.000.000 o di valore indeterminato;

  2. 2) impieghi di danaro che superano nell'anno le L. 2.000.000, quando non si volgano alla compra di stabili ed a mutui con ipoteca o a depositi presso gli Istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

  3. 3) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di L. 2.000.000, nonche' la costituzione di servitu' passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma anzidetta;

  4. 4) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 1.000.000.

Art. 100

1. Nei comuni aventi popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1 a 4 e da 9 a 14 dell'art. 98, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

  1. 1) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le L. 200.000, o di valore indeterminato;

  2. 2) impieghi di denaro che eccedono nell'anno le L. 1.000.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso gli Istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

  3. 3) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 1.000.000, nonche' la costituzione di servitu' passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;

  4. 4) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 500.000.

Art. 101

1. Nei comuni aventi popolazione non superiore ai 20.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia, oltre che nel casi previsti ai numeri da 2 a 4 e da 9 a 14 dell'art. 98, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

  1. 1) impieghi di denaro per somma eccedente le L. 100.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso gli Istituti di credito autorizzati dalla legge o all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

  2. 2) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, qualunque ne sia il valore, nonche' la costituzione di servitu' passive o di enfiteusi, qualunque sia il valore del fondo;

  3. 3) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le L. 100.000 o di valore indeterminato;

  4. 4) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 250.000.

Art. 102

1. Il Prefetto trasmette al Ministro competente copia dei regolamenti, approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, relativi ai tributi, all'igiene e sanita', all'edilita' e polizia locale.

2. Il Ministro, udito il Consiglio di Stato e, per i regolamenti di igiene e sanita' locale, anche il Consiglio superiore di sanita', puo' annullarli in tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi o ai regolamenti.

Art. 103

1. Qualora la Giunta provinciale amministrativa ritenga di negare o sospendere l'approvazione delle deliberazioni sottoposte al suo esame, ne fa conoscere al Podesta' i motivi, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro un termine all'uopo stabilito.

2. Sulle deduzioni del Podesta' o, quando manchino, in seguito al decorso del termine, la Giunta provinciale amministrativa emette la decisione.

Art. 104

1. Quando il Podesta' non spedisca i mandati o non compia gli atti comunque obbligatori per legge, salvo il caso che la sostituzione competa al Prefetto, provvede la Giunta provinciale amministrativa.

2. Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso ricorso al Ministro dell'Interno.

Art. 105

1. Quando una frazione abbia da far valere un'azione contro il comune o contro altra frazione, il Prefetto nomina un commissario per rappresentare la frazione stessa.

Capo 6°. Delle contravvenzioni.

Art. 106

1. Quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con l'ammenda fino a L. 5000.

2. Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal sindaco in conformita' alle leggi ed ai regolamenti.

3. Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore.

Art. 107

1. Per le contravvenzioni previste nell'articolo precedente, il colpevole e' ammesso a pagare, all'atto della contestazione della contravvenzione, una somma fissa nelle mani dell'agente o del funzionario che ha accertato la contravvenzione.

2. L'agente o funzionario e' tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento, su apposito modulo, da staccarsi da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal Podesta'.

3. La misura della somma che deve essere pagata ai sensi del comma primo, e' determinata, in via generale, per ciascuna specie di contravvenzione, con ordinanza del Podesta', il quale puo' anche stabilire che per determinate categorie di contravvenzioni non si faccia luogo all'oblazione prevista dal presente articolo.

4. I provvedimenti del Podesta' sono pubblicati, mediante affissione all'albo pretorio, per un termine non inferiore a otto giorni.

5. L'oblazione non e' ammessa quando il fatto contravvenzionale abbia recato danno a terzi o al comune, nel qual caso si osservano le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 108

1. Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione, a termini dell'articolo precedente, e la contravvenzione sia stata contestata personalmente al colpevole, questi, entro dieci giorni dalla contestazione, puo' chiedere che la somma da pagarsi a titolo di oblazione sia determinata dal Podesta' entro i limiti minimo e massimo della pena dell'ammenda stabilita dalla legge.

2. Se la contravvenzione non e' stata contestata personalmente il verbale di accertamento e' notificato al colpevole con l'avvertenza che egli puo' presentarsi, entro dieci giorni dalla notificazione, innanzi al Podesta' per fare domanda di obiezione, ai sensi del comma precedente.

3. Qualora il fatto contravvenzionale abbia arrecato danni ai terzi, il Podesta', sentito il danneggiato, che puo' invitare a comparire innanzi a lui assieme al contravventore, ha facolta' di non accogliere la domanda di oblazione qualora il contravventore non aderisca alle eque richieste avanzate dal danneggiato.

4. Salva l'applicazione dell'articolo 55, il Podesta', qualora il fatto contravvenzionale abbia arrecato danno al comune, puo' subordinare l'accoglimento della domanda di oblazione al fatto che il colpevole elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce. Trascorso infruttuosamente questo termine, la domanda e' respinta e, in caso di condanna, il Podesta' puo' ordinare l'esecuzione degli occorrenti lavori con la procedura stabilita nell'articolo 55.

Art. 109

1. Qualora il contravventore non siasi presentato innanzi al Podesta' nel termine prescritto, ovvero, pure essendosi presentato, non abbia fatto domanda di oblazione, il verbale di contravvenzione e' trasmesso, a cura del Podesta', al pretore per il procedimento penale.

2. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il contravventore non abbia pagato la somma fissata dal Podesta' a titolo di oblazione, ovvero la domanda di oblazione non sia stata accolta.

3. Il decreto di condanna e' notificato con contemporaneo precetto a pagare la pena pecuniaria inflitta entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione e con avvertimento che, decorso inutilmente il termine per la opposizione, il precetto rimane efficace ad ogni effetto di legge.

4. Per la notifica del decreto e contemporaneo precetto e' dovuto un solo diritto a norma delle tariffe sugli atti degli ufficiali giudiziari.

Art. 110

1. Le somme riscosse a titolo di ammenda per le contravvenzioni ai regolamenti nell'interesse del comune e alle ordinanze del Podesta', sia in seguito a condanna, sia per effetto dell'oblazione prevista negli articoli 107 e 108, spettano al comune.

2. Un terzo del provento delle ammende, di cui al comma precedente, e' devoluto ad un fondo speciale per premi di diligenza, da conferirsi agli agenti che abbiano contribuito alla scoperta e all'accertamento dei reati.

3. Le norme per il conferimento di tali premi sono stabilite nei regolamenti comunali.

Titolo III. Della provincia.

Capo 1°. Dell'amministrazione provinciale.

Art. 111

1. La provincia e' corpo morale ed ha un'amministrazione propria, la cui sede e' nel capoluogo.

Art. 112

1. Ogni provincia ha un Preside e un rettorato. Il Preside e' coadiuvato da un vice-preside, scelto fra i rettori, che lo sostituisce in caso di assenza e di legittimo impedimento.

2. La provincia ha inoltre un segretario ed un ufficio provinciale.

Art. 113

1. Il Preside e il vice-preside sono nominati con decreto Reale, durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.

2. Possono essere revocati con decreto Reale. Contro il provvedimento di revoca non e' ammesso alcun gravame, ne' in sede amministrativa, ne' in sede giurisdizionale.