Sez. 5 - , Ordinanza n. 22127 del 22/09/2017 (Rv. 645633 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Tariffa di igiene ambientale (TIA) – Presupposto impositivo - D.lgs. n. 22 del 1997 e disciplina regolamentare - Immobile destinato ad uso non abitativo - Mancato uso - Criteri di calcolo - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tariffa di igiene ambientale (TIA), è conforme al disposto dell'art. 49, co. 3 e 4, del d.lgs. n. 22 del 1997, il regolamento comunale che prevede l'assoggettamento alla tariffa di un immobile ad uso non abitativo, non utilizzato, seppur limitatamente alla sola quota fissa. (In applicazione del detto principio ed in relazione ad immobile già destinato ad uso alberghiero, ma in ristrutturazione nel periodo d'imposta, la S.C. ha respinto il ricorso della società proprietaria, che - sulla base del regolamento comunale richiedente la necessaria presenza congiunta, ai fini dell'assoggettamento alla TIA, dell'allacciamento alle reti di pubblico servizio, della presenza di arredi e dell'esercizio dell'attività ivi svolta - chiedeva accertarsi la carenza del presupposto impositivo).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49 com. 3, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)