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Sez. 3, Sentenza n. 2030 del 27/03/1984 (Rv. 434101 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI", "CONSILIUM FRAUDIS" E "SCIENTIA DAMNI") - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434101-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI", "CONSILIUM FRAUDIS" E "SCIENTIA DAMNI") - FATTISPECIE.*

Qualora venga sottoposto ad esecuzione forzata un immobile di valore non superiore all'ammontare delle ragioni dei creditori (procedenti od intervenuti) che siano muniti di privilegio, la vendita del bene medesimo, stipulata dal debitore per reperire le somme necessarie a tacitare detti creditori, non è impugnabile con Azione revocatoria, a norma dell'art. 2901 cod. civ., da parte del creditore solo chirografario, atteso che tale vendita presenta i connotati di atto dovuto, non soggetto a revocatoria ai sensi del terzo comma della citata norma, e che, comunque, difetta il presupposto per l'esperibilità della revocatoria medesima, in considerazione dell'inidoneità dell'atto a pregiudicare il creditore chirografario, a fronte dell'indicata entità dei crediti privilegiati. (V 2157/74, mass n 370507; (V 2759/57; (V 2555/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)