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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18690 del 09/06/2022 (Rv. 665201 - 02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' | Notifica dell’atto di appello - Mancato deposito dell’avviso di ricevimento - Effetti. PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665201-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA'

La mancata produzione dell'avviso di ricevimento della notifica dell'atto di appello, in assenza di attività difensiva dell'appellato, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c., ferma restando la possibilità, per l'appellante, di essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso, che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dello stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982.

Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 6 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)