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Sez. 2, Sentenza n. 23518 del 06/06/2024 Ud. (dep. 12/06/2024) Rv. 286522-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INTRODUZIONE O ABBANDONO DI ANIMALI NEL FONDO ALTRUI - ALLO SCOPO DI FAR PASCOLARE GLI ANIMALI | Titolarità del diritto di querela in capo al possessore - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286522-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INTRODUZIONE O ABBANDONO DI ANIMALI NEL FONDO ALTRUI - ALLO SCOPO DI FAR PASCOLARE GLI ANIMALI

In tema di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui in funzione del loro pascolo, il disposto di cui all'art. 636 cod. pen. tutela non solo la proprietà, ma anche il possesso dei fondi, sicché spetta anche al possessore la legittimazione a sporgere querela. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini penali, il possesso è integrato anche dalla mera detenzione qualificata, consistente nell'esercizio di un potere di fatto sulla cosa, esercitato al di fuori della sfera di sorveglianza del titolare).

Cod. Pen. art. 636 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 636 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)