Sez. 1, Sentenza n. 8404 del 27/04/2016 (Rv. 639537 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO | Successione di curatori - Liquidazione del compenso - Unitarietà della situazione sostanziale - Conseguenze - Partecipazione al procedimento camerale - Necessità - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO
Nel caso in cui il tribunale sia chiamato alla determinazione del compenso complessivo spettante al curatore del fallimento ed al successivo riparto dello stesso tra i curatori che si sono succeduti nella funzione, l'unitarietà della situazione sostanziale impone la partecipazione al procedimento camerale di cui all'art. 39 l.fall. di tutti i soggetti che hanno rivestito tale qualità, al fine di individuare la frazione spettante a ciascuno, nel rispetto del principio del contraddittorio, la cui attuazione, peraltro, trattandosi di un procedimento non altrimenti disciplinato, è rimessa, in applicazione delle regole generali sui giudizi in camera di consiglio ex artt. 737 ss. c.p.c., alle forme più idonee individuate dal collegio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto che il contraddittorio tra i due curatori succedutisi nell'incarico fosse stato assicurato mediante l'allegazione, all'istanza di liquidazione del curatore subentrante, della memoria con cui il curatore cessato aveva sottoposto al tribunale i conteggi relativi alle sue spettanze).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)