Sez. U, Sentenza n. 3010 del 07/07/1977 (Rv. 386570 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - CONDIZIONE - ATTO DI NOMINA - NECESSITA - VIZI DELL'ATTO - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - CONDIZIONE - ATTO DI NOMINA - NECESSITA - VIZI DELL'ATTO - IRRILEVANZA.*
La controversia concernente un rapporto di lavoro subordinato con un ente pubblico (nella specie il CONI) rientra nella giurisdizione amministrativa, purche vi sia un atto di nomina. Ne i vizi di quest'ultimo (nella specie trattavasi di incompetenza) rileva sulla giurisdizione, poiche essi possono essere valutati soltanto dal giudice investito legittimamente della causa.*
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)