diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 3010 del 07/07/1977 (Rv. 386570 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - CONDIZIONE - ATTO DI NOMINA - NECESSITA - VIZI DELL'ATTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386570-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - CONDIZIONE - ATTO DI NOMINA - NECESSITA - VIZI DELL'ATTO - IRRILEVANZA.*

La controversia concernente un rapporto di lavoro subordinato con un ente pubblico (nella specie il CONI) rientra nella giurisdizione amministrativa, purche vi sia un atto di nomina. Ne i vizi di quest'ultimo (nella specie trattavasi di incompetenza) rileva sulla giurisdizione, poiche essi possono essere valutati soltanto dal giudice investito legittimamente della causa.*

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)