Sez. L, Sentenza n. 1921 del 28/05/1976 (Rv. 380718 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI TRASFERTA - DISCIPLINA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DEL 1959 E DEL 1964 - IDENTITA - RAPPORTO SVOLTOSI SOTTO IL CONTRATTO COLLETTIVO DEL 1964 - INTERPRETAZIONE DELLA DISCIPLINA COLLETTIVA - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI TRASFERTA - DISCIPLINA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DEL 1959 E DEL 1964 - IDENTITA - RAPPORTO SVOLTOSI SOTTO IL CONTRATTO COLLETTIVO DEL 1964 - INTERPRETAZIONE DELLA DISCIPLINA COLLETTIVA - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
In tema di indennita di trasferta per i dipendenti da aziende private esercenti autoservizi in concessione, la disciplina dettata dall'art 15 del contratto collettivo postcorporativo del 6 maggio 1964 ha contenuto identico a quella dell'art 19 del contratto collettivo del 20 gennaio 1959, reso obbligatorio erga omnes con il DPR 28 agosto 1960 n 1271. Pertanto, nei confronti di rapporto di lavoro svoltosi sotto il vigore del contratto del 1964, l'indennita predetta deve ritenersi regolata dall'art 15 del contratto medesimo e, non dall'art 19 del contratto del 1959, perche, ai sensi dell'art 7 della legge 14 luglio 1959 n 741, i patti dei contratti resi obbligatori erga omnes con decreti delegati perdono efficacia dopo la scadenza, se sostituiti da nuovi accordi collettivi che non contengano modifiche peggiorative per il lavoratore. Da tanto consegue che, nel caso sopra specificato, l'interpretazione delle norme collettive sull'indennita di trasferta, risolvendosi nell'interpretazione di clausole contrattuali di diritto comune, e demandata al giudice del merito ed e incensurabile in Sede di legittimita, ove condotta nel rispetto dei canoni di ermeneutica di cui agli artt 1362 e segg cod civ, nonche giustificata da adeguata e logica motivazione. (V 1550/74, mass n 369693).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 20/01/1959 num. 19, Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST., DPR 28/08/1960 num. 1271 CORTE COST., Contr. Coll. 06/05/1964 num. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)