Sez. 4 - , Sentenza n. 29952 del 14/10/2020 Cc. (dep. 29/10/2020) Rv. 279714 - 01
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI | Ritrattazione con conseguente asserito reato di calunnia nel giudizio da rivedere - Intervenuta estinzione del reato - Accertamento della sua sussistenza - Competenza - Giudice della revisione - Anche in fase di valutazione dell'ammissibilità ex art. 634, comma 1, cod. proc. pen. - Possibilità.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI
In tema di revisione, allorquando l'istanza sia fondata su una ritrattazione che comporterebbe il carattere calunnioso della precedente dichiarazione testimoniale e l'ipotizzabile reato di calunnia sia già estinto, spetta al giudice della revisione procedere incidentalmente all'accertamento della calunnia al fine di valutare l'attendibilità della ritrattazione, che, ove non riscontrata, può essere esclusa, senza necessità di alcun atto istruttorio, anche nella fase di valutazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 634, comma 1, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 633 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)