Sez. 3, Sentenza n. 2815 del 23/11/1967 (Rv. 330386 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - RINUNZIA ALL'EREDITA - EFFETTI - FATTA A TITOLO ONEROSO O A FAVORE DI ALCUNI SOLTANTO DEI CHIAMATI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - RINUNZIA ALL'EREDITA - EFFETTI - FATTA A TITOLO ONEROSO O A FAVORE DI ALCUNI SOLTANTO DEI CHIAMATI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA.*
La rinunzia ai diritti di successione, fatta dal chiamato verso un corrispettivo o a favore di alcuni degli altri chiamati, importa, a differenza dalla rinunzia pura e semplice, l'accettazione dell'eredita con conseguente acquisto della qualita di erede. Per l'atto di rinunzia occorre solo la qualita di chiamato all'eredita e non quella di erede, la quale puo derivare al chiamato soltanto dall'accettazione. (Conf. 628-49).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 478
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)