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Sez. 1, Sentenza n. 61 del 06/01/1983 (Rv. 424857 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - TRIBUTI E FALLIMENTO FISCALE - AUDIZIONE DEL DEBITORE, EX ART. 15 LEGGE FALLIMENTARE - NECESSITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-01-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424857-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - TRIBUTI E FALLIMENTO FISCALE - AUDIZIONE DEL DEBITORE, EX ART. 15 LEGGE FALLIMENTARE - NECESSITÀ - LIMITI.*

Con riguardo al cosiddetto fallimento fiscale, promosso dallo intendente di finanza a norma dell'art. 97 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 sulla riscossione delle imposte sul reddito, il carattere sanzionatorio del fallimento medesimo e la circostanza che esso, prescindendo dallo stato d'insolvenza, si fondi sul diverso presupposto oggettivo dell'inadempimento qualificato (mancato pagamento di debito d'imposta, superiore ad un determinato ammontare, da parte di soggetti esercenti imprese commerciali) non escludono l'applicabilità dell'art. 15 della legge fallimentare (nel testo risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 1970), con il conseguente Obbligo del tribunale di provvedere all'audizione del debitore prima di dichiarare il fallimento stesso. Tale Obbligo resta escluso solo quando l'istanza dell'intendente di finanza (al pari di quella di altri creditori) non costituisca atto di promuovimento del procedimento camerale per la dichiarazione di fallimento, ma si inserisca in un procedimento già aperto su iniziativa di un soggetto diverso, nel senso che in detta ipotesi il tribunale non deve rinnovare l'audizione del debitore, in precedenza disposta, per effetto della presentazione della nuova istanza, salvo che l'esistenza dei presupposti per l'instaurazione della procedura concorsuale venga evidenziata proprio da quest'ultima. (V 3856/80, mass n 407709).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 4, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 4, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)