Sez. 1, Sentenza n. 23979 del 24/11/2015 (Rv. 637812 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE | Requisiti - Seria disponibilità dei parenti a prendersi cura del minore - Esclusione dello stato di abbandono - Idoneità - Esigenza di non separare i fratelli - Inidoneità.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE
Il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia di origine comporta che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità rappresenti l'"extrema ratio", sicché, solo ove la vita offerta dai genitori e dai parenti, a prescindere dai loro intendimenti, sia inadatta allo sviluppo psico-fisico del minore, ricorre la situazione di abbandono ai sensi dell'art. 8 della l. n. 184 del 1983. Ne consegue che la seria disponibilità dei parenti (nella specie, dei nonni paterni) a prendersi cura del minore, se concretamente accertata e verificata, può valere ad integrare il presupposto giuridico per escludere lo stato di abbandono, mentre non rileva di per sé l'esigenza di non separare i fratelli minori, trattandosi di condizione non considerata dalla menzionata norma.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 12 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)