Sez. L, Ordinanza n. 17806 del 27/06/2024 (Rv. 671598-01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE | Beneficio ex art. 44 r.d. n. 1290 del 1922 - Spettanza anche per il periodo successivo all'entrata in vigore del c.c.n.l. per gli Enti pubblici non economici del 16.2.1999 - Maturazione con l'accertamento della causa di servizio - Decorrenza dalla presentazione della domanda - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE
Il diritto al beneficio dell'incremento retributivo (già previsto dall'art. 44 del r.d. n. 1290 del 1922) va riconosciuto ai dipendenti dello Stato e di enti pubblici invalidi per servizio (ai quali è stato esteso dalla l. n. 474 del 1958 e dagli artt. 1 e 3 della l. n. 539 del 1950) anche per il periodo successivo all'entrata in vigore del c.c.n.l. per gli enti pubblici non economici del 16/2/1999 e decorre dalla presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio, che ne costituisce il necessario presupposto, in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 26 di detto c.c.n.l., nonché la stessa ratio del beneficio, che risiede nella maggiore gravosità del lavoro svolto dal dipendente affetto da invalidità, compensata con una maggiorazione retributiva poiché tale invalidità è conseguenza del rapporto d'ufficio.
Regio Decr. 30/09/1922 num. 1290, Legge 15/07/1950 num. 539 art. 1, Legge 15/07/1950 num. 539 art. 3, Legge 03/04/1958 num. 474 CORTE COST., Contr. Coll. 16/02/1999, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 70, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)