Sez. 3, Sentenza n. 2623 del 22/08/1962 (Rv. 253916 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - FORMULA - MODIFICAZIONI DA PARTE DEL GIURANTE - LIMITI DI AMMISSIBILITA - SEMPLICI CHIARIMENTI - OSSERVANZA DEL LIMITE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - FORMULA - MODIFICAZIONI DA PARTE DEL GIURANTE - LIMITI DI AMMISSIBILITA - SEMPLICI CHIARIMENTI - OSSERVANZA DEL LIMITE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
E consentito al giurante apportare alla formula del giuramento soltanto aggiunte o varianti che costituiscano semplici chiarimenti della formula medesima. Qualora le aggiunte o varianti siano, invece, tali da alterare la sostanza della formula ammessa, il giuramento decisorio deve ritenersi come non prestato. Lo stabilire se le aggiunte o varianti siano intese unicamente a manifestare semplici chiarimenti delle circostanze di cui alla formula del giuramento, ovvero siano tali da alterare il contenuto e la sostanza, comporta un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice del merito. (V 1820/61, 521/61, 1182/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 238 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 239 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)