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Sez. 4, Sentenza n. 39740 del 17/09/2019 Ud. (dep. 27/09/2019) Rv. 277479 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE | Accertamento tecnico preventivo eseguito in sede civile - Acquisizione - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-09-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277479-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE

L'accertamento tecnico preventivo eseguito nel procedimento di istruzione preventiva in sede civile può essere legittimamente acquisito e valutato come prova nel processo penale, attesa la sua natura di prova documentale ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., e stante il principio del libero convincimento e l'assenza di prove legali nel sistema processuale penale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)