Sez. 4, Sentenza n. 39740 del 17/09/2019 Ud. (dep. 27/09/2019) Rv. 277479 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE | Accertamento tecnico preventivo eseguito in sede civile - Acquisizione - Legittimità - Ragioni.
PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE
L'accertamento tecnico preventivo eseguito nel procedimento di istruzione preventiva in sede civile può essere legittimamente acquisito e valutato come prova nel processo penale, attesa la sua natura di prova documentale ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., e stante il principio del libero convincimento e l'assenza di prove legali nel sistema processuale penale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)