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Sez. L, Ordinanza n. 5583 del 01/03/2024 (Rv. 670194-01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Trattamento economico del personale dell'ISPRA - Determinazione dell'indennità di responsabilità professionale ex art. 10 del c.c.n.l. EPR 1994 -1997 - Rinvio all'art. 22 del d.P.R. n. 171 del 1991 - Conseguente applicabilità del limite massimo pari al 15 per cento dello stipendio tabellare iniziale - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670194-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA

In tema di trattamento economico del personale dell'ISPRA, il richiamo complessivo all'art. 22 del d.P.R. n. 171 del 1991, operato dall'art. 10 del c.c.n.l. EPR 1994 - 1997, che regola l'indennità di responsabilità professionale, deve intendersi riferito anche ai criteri di quantificazione contenuti in detta norma, e quindi al limite massimo di determinazione dell'indennità, pari al 15 per cento dello stipendio tabellare iniziale, in quanto si tratta di limite normativo che non prevede alcuna forma di deroga.

DPR 12/02/1991 num. 171 art. 22, Contr. Coll. 05/03/1998 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)