Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 17 maggio 1973, cause riunite C-58/72 e C-75/72
Epigrafe
Nelle cause riunite 58 e 75-72,
LETIZIA PERINCIOLO, dipendente della segreteria generale del Consiglio delle Comunità europee, residente in Bruxelles, rue Major Pétillon n. 11, con l'avv. Emile Drappier, del foro di Bruxelles e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, 34B IV, rue Philippe II,
ricorrente,
contro
CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentato dall'avv. Gonzague Lesort, consigliere giuridico della segreteria generale del Consiglio a Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Emile Reuter, consigliere giuridico della Commissione delle Comunità europee, 4 Boulevard Royal,
convenuto,
cause aventi ad oggetto:
l'annullamento della decisione di trasferimento della ricorrente in data 24 maggio 1972,
l'annullamento della decisione 20 giugno 1972, che applicava alla ricorrente l'art. 60 dello statuto, della decisione 20 luglio 1972, che confermava la precedente, nonché della lettera 28 agosto 1972, che confermava entrambe le decisioni,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori: R. Monaco (presidente di Sezione); A. M. Donner (relatore) e. C. O'Dalaigh, giudici;
avvocato generale: J. P. Warner,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Antefatti e procedimento
paragrafo 1
I fatti che sono all'origine della controversia e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue:
paragrafo 2
Il 6 novembre 1965, la ricorrente, dipendente di grado C 3 della segreteria generale del Consiglio delle Comunità europee, subiva un infortunio mentre praticava l'equitazione.
paragrafo 3
In seguito all'infortunio essa era colpita per un certo tempo da totale inabilità al lavoro, e successivamente da inabilità parziale.
paragrafo 4
Il 28 ottobre 1968, nell'ambito del regime statutario di assicurazione contro i rischi della vita privata, veniva accertata e riconosciuta un'invalidità permanente del 15 %.
paragrafo 5
Con decisione 24 maggio 1972 del direttore dell'amministrazione, la ricorrente, fino a quel momento addetta agli archivi, veniva trasferita al centro dattilografico, sezione italiana, a partire dal 25 maggio 1972.
paragrafo 6
Sostenendo che, a parere dei medici da lei consultati, essa non era in grado di eseguire lavori di dattilografia, la Perinciolo protestava contro questo trasferimento. Con lettera 2 giugno 1972 il direttore dell'amministrazione le rispondeva che dall'esame dei certificati prodotti risultava la sua assoluta idoneità a svolgere lavori dattilografici. Il 5 giugno 1972, nel corso di un colloquio con due funzionari della direzione amministrazione, si faceva notare alla ricorrente che il fatto di non essere d'accordo sul contenuto della nota 2 giugno 1972 non l'autorizzava ad assentarsi dal posto cui essa era stata assegnata e che la sua assenza prolungata dal centro dattilografico sarebbe stata considerata ingiustificata.
paragrafo 7
Con nota 20 giugno 1972, il direttore dell'amministrazione comunicava alla ricorrente che, a norma dell'art. 60 dello statuto, le sue assenze ingiustificate, dalla data del 2 giugno in poi, sarebbero state detratte dalle ferie annuali; se avesse continuato ad assentarsi, essa avrebbe inoltre perso il diritto allo stipendio a decorrere dal 3 luglio successivo.
paragrafo 8
Con lettera 20 luglio 1972, il segretario generale del Consiglio confermava la decisione di applicare l'art. 60 dello statuto nei confronti della ricorrente.
paragrafo 9
Il 28 agosto 1972, a questa veniva comunicato dall'amministratore principale che, in conformità alla lettera del 20 luglio, la sospensione del pagamento dello stipendio avrebbe continuato ad avere effetto.
paragrafo 10
Il 9 ottobre 1972, la Perinciolo proponeva all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo contro l'applicazione dell'art. 60 dello statuto.
paragrafo 11
I presenti ricorsi sono stati depositati in cancelleria il 16 agosto 1972 (causa 58-72) e, rispettivamente, il 20 ottobre 1972 (causa 75-72).
paragrafo 12
Il 12 dicembre 1972, la Prima Sezione della Corte ha ordinato la riunione delle due cause, ai fini del procedimento e della sentenza.
paragrafo 13
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Prima Sezione ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 14
Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 13 marzo 1973.
paragrafo 15
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 5 aprile 1973.
SENTENZA › In fatto › II — Conclusioni delle parti
paragrafo 1
Nella causa 58-72, la ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
1. Annullare la decisione contenuta nella nota del direttore dell'amministrazione della segreteria generale del Consiglio in data 24 maggio 1972, con la quale la ricorrente veniva assegnata alla direzione generale A — Centro dattilografico, sezione italiana — in qualità di segretaria stenodattilografa.
2. Annullare la decisione contenuta nella nota del direttore dell'amministrazione della segreteria generale del Consiglio in data 20 giugno 1972, con la quale si applicava alla ricorrente l'articolo 60 dello statuto.
3. Annullare la decisione contenuta nella lettera del segretario generale del Consiglio in data 20 luglio 1972, con la quale veniva confermata la suddetta decisione.
4. Porre le spese a carico della controparte.
paragrafo 3
Nella causa 75-72, ripetendo sostanzialmente gli ultimi tre capi della domanda proposta nella causa 58-72, la ricorrente aggiunge quanto segue:
paragrafo 4
Annullare la notifica 28 agosto 1972 con cui l'amministratore principale ha confermato che la sospensione del pagamento dello stipendio alla ricorrente, disposta dal segretario generale con lettera 20 luglio 1972, avrebbe continuato ad avere effetto.
paragrafo 5
Il convenuto conclude che la Corte voglia:
paragrafo 6
nella causa 58-72,
respingere il ricorso,
paragrafo 7
nella causa 75-72,
paragrafo 8
dichiarare il ricorso irricevibile;
in subordine, respingerlo;
porre le spese a carico della ricorrente.
SENTENZA › In fatto › III — Mezzi e argomenti delle parti
paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:
paragrafo 2
Nella causa 58-72, la ricorrente sostiene che il Consiglio, il quale si è basato unicamente sul parere dei medici di sua scelta in merito allo stato di salute dell' interessata, ha commesso un abuso assegnandola al centro dattilografico.
paragrafo 3
Data la divergenza di opinioni fra i medici consultati dalla ricorrente e quelli consultati dall'istituzione, sarebbe stato conforme allo spirito dell'art. 59 dello statuto chiedere il parere della commissione d'invalidità. Non spetta al convenuto, che non è un'autorità sanitaria, decidere unilateralmente in caso di pareri sanitari contrastanti.
paragrafo 4
Non si può quindi far carico alla ricorrente di non essersi presentata al lavoro per svolgere le mansioni di segretaria stenodattilografa che le erano state imposte, «dal momento ch'essa era presente in ufficio per svolgere altre mansioni, alla quali era idonea». Di conseguenza, a torto il convenuto ha applicato l'art. 60 dello statuto, il quale presuppone l'assenza ingiustificata.
paragrafo 5
Il convenuto precisa che l'assegnazione della ricorrente al centro dattilografico non implica necessariamente che ad essa fossero affidati soltanto lavori di dattilografia.
paragrafo 6
Pur ammettendo che, per un certo tempo, la ricorrente ha avuto delle difficoltà a svolgere le sue mansioni, il Consiglio sostiene ch'essa è ora perfettamente in grado di adempiere i compiti di dattilografa.
paragrafo 7
Il convenuto ricorda le agevolazioni concesse alla Perinciolo dalla data dell'infortunio al 24 maggio 1972, e sottolinea in particolare che tali agevolazioni sono state soppresse solo tre anni dopo che il medico di fiducia dell'istituzione aveva abolito ogni riserva circa l'idoneità della ricorrente allo svolgimento delle sue mansioni.
paragrafo 8
Al momento di decidere l'assegnazione della ricorrente al centro dattilografico, il convenuto aveva potuto basarsi su un accurato e obiettivo esame del medico di fiducia dell'istituzione. Questi, per doverosa precauzione, aveva sottoposto il caso della Perinciolo al dr. Castiaux, direttore dell'Istituto di ortopedia e traumatologia, il quale aveva condiviso senz' altro il parere secondo cui la ricorrente era in grado di svolgere le mansioni di dattilografa.
paragrafo 9
Quanto alla tesi della ricorrente, secondo la quale si sarebbe dovuto chiedere il parere della commissione d'invalidità di cui all'art. 59 dello statuto, il convenuto osserva che detta commissione non è competente a stabilire l'esistenza o meno di una malattia, bensì unicamente a pronunciarsi sul se esista o meno un'invalidità. L'interpretazione sistematica dell' art. 59, n. 3, porta a concludere che questa norma contempla unicamente l'ipotesi di congedo per malattia che faccia presumere l'invalidità o quella di congedo d'ufficio in casi analoghi all'invalidità.
paragrafo 10
L'intervento della commissione d'invalidità non rientra del resto nel sistema previsto dallo statuto in tema di malattia, poiché il procedimento di nomina di un'apposita commissione incaricata di stabilire caso per caso se il dipendente sia malato o meno è troppo complicato ed oneroso. Infine, le norme statutarie da applicare nella fattispecie sono fondate sulla presunzione che il dipendente sia atto a svolgere le proprie mansioni, nel qual caso egli dev'essere assegnato ad un posto corrispondente alla sua qualifica. In caso contrario, egli dev'essere collocato a riposo, con una pensione d'invalidità, a sua domanda o per iniziativa dell' amministrazione. Lo statuto non prevede un regime d'invalidità parziale, né l'assegnazione del dipendente, per ragioni d'invalidità parziale, ad un posto diverso da quello al quale egli è stato destinato con l'atto di nomina o di promozione. Neppure esiste uno speciale procedimento per accertare se l'interessato si trovi in condizioni particolari che non siano né d'idoneità al lavoro, né d'invalidità.
paragrafo 11
Di conseguenza, è assolutamente infondata, in diritto e in fatto, la censura secondo cui il Consiglio, omettendo di consultare la commissione d'invalidità in occasione del trasferimento della ricorrente al centro dattilografico, avrebbe commesso un abuso.
paragrafo 12
Circa l'applicazione dell'art. 60 dello statuto, il convenuto sostiene che, dopo l'adozione della decisione di trasferimento, l'interessata non poteva far altro che attenersi alla decisione stessa ovvero contestarne la legittimità coi mezzi legali offerti ai dipendenti. Poiché ha preferito invece non presentarsi al lavoro, ricorrono tutti i fattori che caratterizzano un'assenza ingiustificata ai sensi dell'art. 60 dello statuto. Stando così le cose, era obbligatoria l'applicazione dell'art. 60, per la quale l'amministrazione non ha alcun potere di valutazione discrezionale.
paragrafo 13
Nella causa 75-72, il convenuto eccepisce l'irricevibilità del ricorso, sostenendo ch'esso riguarda gli stessi fatti, è basato sugli stessi argomenti ed ha lo stesso scopo della domanda già proposta nella causa 58-72. Esso richiama la sentenza della Corte nelle cause riunite 45 e 49-70 (Bode/Commissione, Racc. 1971, pag. 465), secondo cui vale l'eccezione di litispendenza. D'altra parte, la Corte non può pronunciarsi contemporaneamente sui due presenti ricorsi, dato il principio «non bis in idem» richiamato nella sentenza 5 maggio 1966 (cause riunite 18 e 35-65; Gutmann/Commissione della CEEA, Racc. 1966, pag. 142).
paragrafo 14
La ricorrente osserva non essere del tutto esatto che la domanda nella causa 75-72 abbia lo stesso oggetto di quella proposta nella causa 58-72. In quest'ultimo procedimento la domanda è principalmente intesa ad ottenere l'annullamento della decisione di trasferimento 24 maggio 1972, mentre nel procedimento 75-72 essa riguarda unicamente l'applicazione dell'art. 60 dello statuto.
paragrafo 15
Il convenuto procede ad un minuzioso raffronto delle conclusioni formulate nelle due cause dalla ricorrente, e rileva che l'unico elemento nuovo nella causa 75-72 è la domanda d'annullamento della notifica 28 agosto 1972; questa, d'altra parte, non può essere considerata come un atto autonomo, innovativo, in quanto non fa altro che confermare le lettere 20 giugno e 20 luglio 1972.
paragrafo 16
Il convenuto assume inoltre che, a norma dell'art. 91, n. 2, dello statuto, prima di adire la Corte, il dipendente deve proporre, all'autorità che ha il potere di nomina, un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, salva la facoltà d'impugnare la decisione negativa, espressa o tacita, in merito a tale reclamo.
paragrafo 17
Ora, contro la decisione 20 giugno 1972 non è stato presentato (nel termine stabilito, cioè entro il 20 settembre 1972) alcun reclamo amministrativo. Il ricorso alla Corte, sia pure nella forma particolare prevista dall'art. 91, n. 4, è perciò inammissibile.
paragrafo 18
È infondato l'argomento secondo cui la decisione definitiva sarebbe rappresentata dalla lettera 20 luglio 1972; questa, infatti, non era che un atto semplicemente confermativo rispetto alla lettera 20 giugno 1972.
paragrafo 19
Il reclamo presentato all'autorità competente il 9 ottobre 1972 era perciò tardivo, di guisa che non ricorrono i presupposti stabiliti dall'art. 91, n. 4.
paragrafo 20
Per quanto riguarda il merito, nella causa 75-72, le parti rimandano in sostanza alle argomentazioni svolte nella causa 58-72.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto 10 agosto 1972, la ricorrente ha chiesto a questa Corte l'annullamento della decisione dell'amministrazione della segreteria generale del Consiglio in data 24 maggio 1972, con la quale essa veniva assegnata alla direzione generale A — Centro dattilografico, sezione italiana — in qualità di stenodattilografa, nonché della decisione della stessa amministrazione, in data 20 giugno 1972, con la quale veniva applicato nei suoi confronti l'art. 60 dello statuto, e della lettera del segretario generale in data 20 luglio 1972, con la quale veniva confermata la suddetta decisione.
punto 2
Con un secondo ricorso in data 17 ottobre 1972, l'interessata ha chiesto l'annullamento, oltre che della decisione 20 giugno 1972 e della lettera 20 luglio 1972, anche della notifica 28 agosto 1972, con la quale la suddetta amministrazione confermava che la sospensione del pagamento dello stipendio alla ricorrente, secondo quanto disposto nella lettera 20 luglio 1972, avrebbe continuato ad avere effetto.
SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità
punto 3
Il convenuto ammette la ricevibilità del ricorso 58-72, ma contesta con vari mezzi quella del ricorso 75-72.
punto 4
Quanto alla domanda d'annullamento della notifica effettuata il 28 agosto 1972, va rilevato che questo atto costituisce unicamente la conseguenza e la conferma della decisione 20 giugno 1972 e della lettera del segretario generale 20 luglio 1972, atti già impugnati col ricorso 58-72.
punto 5
D'altronde, il ricorso 75-72, diretto contro questi ultimi atti, nella parte in cui ripete le conclusioni del ricorso 58-72, soggiace all'eccezione di litispendenza che la Corte deve sollevare d'ufficio.
punto 6
Il ricorso 75-72 è perciò irricevibile.
SENTENZA › In diritto › Nel merito (ricorso 58-72)
paragrafo 2
8/9 La divergenza fra il parere del medico di fiducia dell'amministrazione, nonché dello specialista da questa interpellato, e quello risultante dai certificati prodotti dalla ricorrente avrebbe dovuto indurre l'amministrazione a chiedere il parere della commissione d'invalidità, a norma dell'art, 59, n. 3, dello statuto. Avendo omesso di consultare tale commissione, l'amministrazione non avrebbe avuto il diritto d'insistere perché venisse eseguita la sua decisione 24 maggio 1972, e quindi di considerare come un'assenza ingiustificata ai sensi dell'art. 60 dello statuto il rifiuto della ricorrente di darvi esecuzione.
punto 7
La ricorrente sostiene che, dati i certificati medici da lei prodotti, l'amministrazione non poteva pretendere ch'essa accettasse il trasferimento al centro dattilografico.
punto 10
L'art. 59 dello statuto contempla il congedo per malattia nell'ipotesi del dipendente che non possa svolgere le proprie mansioni per motivi di malattia o d'infortunio, come pure il congedo d'ufficio, imposto dall'istituzione.
punto 11
Il n. 3 di quest'articolo, il quale dispone che in caso di contestazione viene richiesto il parere della commissione d'invalidità, può riferirsi perciò alle sole ipotesi di congedo per malattia, a prescindere dal se esso riguardi esclusivamente l'ipotesi contemplata dal n. 2 o anche quella di cui al n. 1 dello stesso articolo.
punto 12
Nell'ambito della presente controversia, è sufficiente constatare che questa non verte su un congedo per malattia della ricorrente, bensì sulla situazione creatasi in seguito alle obiezioni da questa sollevate, con riferimento al proprio stato di salute, contro la sua assegnazione al centro dattilografico.
punto 13
L'art. 59, e in ispecie il n. 3, non contemplano affatto una situazione del genere, e non possono pertanto essere invocati nella fattispecie.
punto 14
Fatta salva l'applicazione delle sezioni 2-5 del titolo III, capitolo 2, dello statuto, la posizione normale del dipendente è quella di attività di servizio, definita dall'art. 36 come «la posizione del funzionario che esercita, alle condizioni previste dal titolo IV, le funzioni corrispondenti all'impiego al quale è stato assegnato».
punto 15
Il dipendente, qualora ritenga che il posto al quale è stato assegnato non sia adatto al suo stato di salute, può naturalmente chiedere di essere destinato ad un posto diverso; tuttavia, in attesa della decisione in proposito, permane il suo obbligo di recarsi al lavoro e di svolgere le mansioni corrispondenti alla sua qualifica.
punto 16
In ogni caso, non è ammissibile che in circostanze del genere il dipendente si faccia giustizia da sé, nella convinzione che il presentare dei certificati medici lo dispensi dalla presenza in ufficio e lo autorizzi ad assentarsi, in attesa che gli venga offerto un posto ch'egli ritenga a sé idoneo.
punto 17
Di conseguenza, vanno respinti tanto la domanda diretta contro il trasferimento della ricorrente al centro dattilografico, quanto quella diretta contro l'applicazione dell'art. 60 dello statuto.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
paragrafo 1
18/20 La ricorrente è rimasta soccombente. A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, restano a carico di queste
Dispositivo
Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le difese orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto lo statuto del personale delle Comunità europee, in ispecie gli artt. 36, 59, 90 e 91,
visti i protocolli sullo statuto della Corte di giustizia,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,
LA CORTE (Prima Sezione),
respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce:
1o Il ricorso 75-72 è irricevibile.
2o Il ricorso 58-72 è respinto.
3o Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.
Firme
Monaco
Donner
O'Dalaigh
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 17 maggio 1973.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della Prima Sezione
R. Monaco