diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6230 del 18/03/2014 (Rv. 630430 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Direttore di testata - Qualifica dirigenziale - Determinazione - Criteri - Controllo della linea politica ed editoriale della testata da parte dell'editore - Irrilevanza - Licenziamento - Giustificatezza - Sufficienza - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630430-01

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE

In tema di lavoro giornalistico, al direttore di testata va riconosciuta la qualifica di dirigente ove la sua attività sia caratterizzata dall'autonomia e discrezionalità delle decisioni e dall'assenza di dipendenza gerarchica, nonché da un'ampiezza delle funzioni, tali da influire sulla conduzione dell'azienda, mentre resta irrilevante, a tali fini, la circostanza che, in forza di accordi intervenuti in sede di assunzione, l'editore si sia riservato il controllo dell'indirizzo politico e della linea editoriale della testata, trattandosi di attribuzioni ricomprese nel potere datoriale di emanare direttive programmatiche di indirizzo ed orientamento aziendale, a cui il dirigente deve necessariamente attenersi nell'espletamento delle mansioni di direzione. Ne consegue che, in caso di licenziamento, non si applica la tutela reale ma è sufficiente la giustificatezza del recesso, fondata su una qualsiasi ragione, purché apprezzabile in diritto, idonea a turbare il legame di fiducia con il datore, nel cui ambito rientra l'ampiezza dei poteri attribuiti al dirigente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 com. 1, Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)