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Sez. 3, Sentenza n. 782 del 07/04/1964 (Rv. 301110 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - OPERE PUBBLICHE - STRADE - MANUTENZIONE E COSTRUZIONE - ENTE PROPRIETARIO - RESPONSABILITA CIVILE - LAVORI DATI IN APPALTO - SUSSISTENZA DELLA RESPONSABILITA - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1964-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301110-01

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - OPERE PUBBLICHE - STRADE - MANUTENZIONE E COSTRUZIONE - ENTE PROPRIETARIO - RESPONSABILITA CIVILE - LAVORI DATI IN APPALTO - SUSSISTENZA DELLA RESPONSABILITA - ESTENSIONE.*

La responsabilita dell'ente proprietario della strada e configurabile, a parte ogni problema di concorrente responsabilita dell'impresa appaltatrice dei lavori, anche quando i lavori di costruzione, manutenzione o restauro di una strada vengano dati in appalto, derivando dalla stessa titolarita della strada e dalla destinazione di essa al pubblico uso, circostanze queste, per le quali l'ente e tenuto a far si che quell'uso si svolga in condizioni di normalita e senza pericolo per gli utenti e, pertanto, in osservanza del principio del neminem laedere, nel consentirlo, deve eliminare ogni situazione di fatto contraria a quelle condizioni, rimanendo, dalle norme generali che impongono tali doveri, limitati i suoi poteri discrezionalì tali principi tornano a maggior ragione applicabili ove in un determinato tratto di strada difettino tracce evidenti di lavori in corso, di opere, di attrezzature, idonei a richiamare l'attenzione dell'utente su possibili situazioni pericolose.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)