Sez. 1, Sentenza n. 2317 del 05/09/1966 (Rv. 324520 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - DISTINZIONE TRA LEGITTIMAZIONE E TITOLARITA DEL DIRITTO - COSA GIUDICATA SULLA LEGITTIMAZIONE - CONFIGURABILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - DISTINZIONE TRA LEGITTIMAZIONE E TITOLARITA DEL DIRITTO - COSA GIUDICATA SULLA LEGITTIMAZIONE - CONFIGURABILITA.*
Anche ad accogliere la distinzione fra legittimazione ad agire e titolarita del rapporto sostanziale litigioso, nel senso che la prima comporti - nella ricorrenza di determinate circostanze, condizioni o qualita dei soggetti - l'affermazione dell'esistenza di un rapporto o stato giuridico in capo a una persona, efficace nei confronti di altra persona, ciascuna esattamente determinata, e la seconda la titolarita del rapporto, nel caso di effettiva spettanza dell'interesse giuridico, tutelato, ad una persona determinata, con correlativa soggezione di altra persona, egualmente determinata, poiche i due concetti sono astraibili l'uno dall'altro, sia sul piano dommatico, che in quello dell'applicazione pratica, l'accertamento della legittimazione, in caso di contestazioni, puo implicare un accertamento in ordine alla titolarita e, correlativamente, la formazione del giudicato nei limiti dell'accertamento. (la Cassazione ha ritenuto la sussistenza del giudicato nella seguente specie. L' esattoria convenuta, perche, previo accertamento della natura chirografaria e non privilegiata di un debito per imposta di R. m., fosse condannata alla restituzione di somme indebitamente percepite senza il rispetto della percentuale di cui al concordato preventivo, aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Il tribunale aveva ritenuto di dovere accertare se la pretesa che il credito tributario fosse assistito da privilegio era stata posta in concreto dall'esattore nell'Esercizio del potere dovere di riscossione o dalla finanza nell'Esercizio del suo potere d'imposizione. Risolta la questione in questo ultimo senso, il tribunale ne aveva dedotto l'esclusiva legittimazione dell'amministrazione, intervenuta volontariamente nel giudizio, senza peraltro emettere pronunzie contro di essa in Mancanza di domanda attrice. Passata la sentenza in giudicato, non era piu possibile contestare il relativo accertamento di fatto, come presupposto di una situazione di responsabilita, per affermare, in conformita alla giurisprudenza della Cassazione, la legittimazione dell' esattoria).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)