Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica
Testo in vigore al
Art. 127 Congedamento dei marinai arruolanti eccezionalmente e indennita' e rimborsi
1. Il personale arruolato in base ai precedenti articoli 125 e 126 viene congedato al ritorno della nave militare in un porto della Repubblica o prima, se sono - giunti a bordo militari del C.E.M.M. destinati a coprire le deficienze organiche.
2. Al personale predetto vengono forniti, a spese dell'Amministrazione militare, i mezzi per far ritorno nel luogo di domicilio.
3. Le maggiori spese eventualmente incontrate dagli armatori per la sostituzione su sulle loro navi del personale, arruolato a norma dei precedenti articoli 125 e 126 sono a carico dell'Amministrazione militare.
Capo XIV. Sanzioni penali, amministrative, disciplinari
Art. 128 Omissione dalle liste di leva
1. Colui che, essendo soggetto alla leva, fu omesso nella formazione delle liste della sua classe e nomi si presento' spontaneamente per concorrere alla leva della classe stessa, rimanendo in tale posizione fino alla chiusura della leva medesima, e' ritenuto reo di essersi sottratto alla leva.
Art. 129 Omissione, indebita cancellazione dalle note preparatorie per la formazione delle liste di leva di mare o indebita inclusione nelle stesse
1. Chiunque, con frode o con raggiri, si renda responsabile di omissione o indebita cancellazione di giovani soggetti alla leva di mare, dalle note preparatorie della medesima, oppure di indebita inclusione nelle note stesse di giovani senza i requisiti per appartenere alla leva di mare, e' ritenuto reo di omissione, indebita cancellazione dalle note preparatorie o indebita inclusione nelle note stesse.
Art. 130 Pene per omissione o indebita cancellazione dalle liste di leva
1. Chiunque ometta o cancelli indebitamente un giovane dalle liste di leva, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a L. 80.000.
Art. 131 Pene per ommissione, indebita cancellazione o indebita inclusione nelle note preparatorie per la formazione delle liste di leva
1. I colpevoli di omissione o di indebita cancellazione dalle note preparatorie o di indebita inclusione nelle note stesse sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a L. 20.000.
Art. 132 Pene per i soggetti alla leva on essi, indebitamente cancellati o indebitamente inclusi nelle liste di leva e nelle note preparatorie
1. I giovani soggetti alla leva che si siano resi colpevoli dei reati contemplati nei precedenti articoli sono passibili delle pene ivi previste.
Art. 133 Fraudolenta sostituzione di persona
1. I colpevoli di fraudolenta sostituzione di persona sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni.
Art. 134 Reati commessi per sottrarsi agli obblighi del servizio militare
1. Gli iscritti di leva o i militari in congedo che, al fine di sottrarsi permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio militare o ad un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialita', o comunque di menomare la loro incondizionata idoneita' al servizio militare, commettono alcuno dei reati previsti negli articoli da 157 a 163 del Codice penale militare di pace e dall'art. 115 del Codice penale militare di guerra, sono puniti secondo le disposizioni di detti articoli.
2. I reati di cui al comma precedente appartengono alla cognizione della autorita' giudiziaria militare.
Art. 135 Renitenza
1. E' considerato renitente:
a) l'iscritto che senza legittimo motivo, nel giorno prefisso, non si presenti all'esame personale ed arruolamento o alla nuova visita disposta agli effetti di cui al secondo e quarto comma dell'art. 53 e al primo e terzo comma dell'art. 75 o che trovandosi all'estero non regoli la sua posizione di leva nei termini all'uopo fissati;
b) l'iscritto che, pur essendosi presentato al Consiglio di leva, non adempia all'obbligo di sottoporsi all'esame personale;
c) l'iscritto che, trovandosi in navigazione o impegnato in campagne di pesca periodica, non regoli la sua posizione di leva nei termini fissati dall'art. 63, quinto comma;
d) il marinaio mercantile, non militare in congedo, che si sottragga all'arruolamento eccezionale previsto dai precedenti articoli 125 e 126.
2. La dichiarazione di resistenza e' pronunciata dal Consiglio di leva per tutti gli iscritti alla leva.
3. Per gli arruolati eccezionalmente nella Marina militare, di cui alla lettera d), la dichiarazione di renitenza e' pronunciata, all'estero, dalle autorita' diplomatico-consolari o dai comandanti delle navi militari.
Art. 136 Liste dei renitenti
1. Subito dopo la chiusura della sessione di leva, gli Uffici di leva di terra e di mare compilano la lista dei renitenti.
2. Dieci giorni dopo la chiusura di detta sessione, i presidenti dei Consigli di leva provvedono perche' sia pubblicata la lista medesima nell'albo pretorio dei comuni interessati.
3. I renitenti possono essere fermati e tradotti innanzi ai Consigli di leva dagli agenti della forza pubblica non appena sia avvenuta tale pubblicazione, od anche prima, per ordine scritto del presidente del Consiglio di leva, quando si tratti di renitenti la cui residenza sia nota.
4. Dalla lista vengono successivamente cancellati i deceduti e quelli che, dopo il fermo la spontaneo presentazione siano stati arruolati od abbiano altrimenti definito la loro posizione.
Art. 137 Esame personale eventuale denuncia, incorporazione o dei residenti
1. I renitenti che si presentino spontaneamente, o che vengano fermati e tradotti, debbono essere esaminati dal Consiglio di leva nella, seduta eventualmente in corso o in quella successiva alla loro presentazione o fermo per essere arruolati, se riconosciuti idonei al servizio militare.
2. Per i renitenti che, pur essendosi presentati, non adempiono all'obbligo di sottoporsi all'esame personale, il Consiglio di leva procede all'arruolamento senza, visita.
3. E' facolta' del Consiglio di leva di annullare - nei casi e nei limiti previsti dal regolamento - la dichiarazione di renitenza.
4. Il renitente per il quale non sia intervenuto tale annullamento e' denunciato dal presidente del Consiglio di leva, all'autorita' giudiziaria ordinaria, la quale procede in conformita' dei seguenti articoli 138 e 141.
5. I renitenti che siano arruolati ed appartengano a classe o contingente o scaglione gia' chiamato alle armi debbono essere incorporati con la chiamata eventualmente in corso o con quella successiva all'arruolamento, a meno che non abbiano titolo all'ammissione all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva, o al ritardo od al rinvio ai sensi del presente decreto.
6. Essi seguono le sorti della classe, contingente o scaglione con il quale sono stati incorporati.
7. Per i renitenti residenti all'estero, valgono le disposizioni di cui al precedente art 56.
Art. 138 Pene per i renitenti
1. Il reato di renitenza e' punito con la pena della reclusione da uno a due anni. I limiti minimo e massimo di detta pena sono ridotti:
1) a due e a sei mesi per coloro che si presentano spontaneamente prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza;
2) a sei mesi e ad un anno per coloro che si presentano spontaneamente dopo il suddetto limite di tempo a un mese e ad un anno per coloro che, fermati e tradotti davanti al Consiglio di leva, siano stati giudicati inabili al servizio militare.
3) a un mese e a tre mesi, ovvero a un mese e a sei mesi per coloro che, presentatisi spontaneamente entro un anno dalla dichiarazione di resistenza, ovvero dopo trascorso l'anno dalla dichiarazione stessa, siano stati giudicati inabili al servizio militare.
2. Le pene stabilite dal presente articolo sono annientate fino al doppio in tempo di guerra.
3. La pena a cui sono condannati i renitenti che non abbiano titolo alla eventuale dispensa o alla esenzione dalla prestazione del servizio viene scontata quando essi sono inviati in congedo illimitato.
Art. 139 Ammissione dei renitenti all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva
1. Il renitente per il quale sia intervenuto l'annullamento della dichiarazione di renitenza ai sensi del terzo comma del precedente art. 137, o che sia stato assolto dalla autorita' giudiziaria, e', considerato, ai fini dell'ammissione all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva, alla stessa stregua degli iscritti regolarmente presentatisi.
2. La stessa norma si applica al renitente denunciato fino a che non sia intervenuta sentenza di condanna. Ove intervenga la condanna, l'eventuale dispensa a esenzione dal compiere la ferma di leva e' revocata, a meno che il titolo esistente prima dell'arruolamento sussista anche dopo la condanna.
3. Il renitente condannato puo' utilmente invocare il beneficio dell'eventuale, dispensa o esenzione dal compiere la ferina di leva, per uno dei titoli previsti dal precedente articolo 91, purche' il titolo sia sorto dopo l'arruolamento.
Art. 140 Esclusione dal beneficio dell'eventuale ammissione a dispensa dal compiere la ferma di leva
1. Non possono essere ammessi all'eventuale dispensa dal compiere la ferina di leva di cui all'art. 91, ne' rimanere in tale posizione:
1) gli iscritti ed i militari che siano incorsi nelle sanzioni penali previste dal presente Capo, salvo quanto dispone il precedente art. 139 per i renitenti;
2) gli iscritti che scientemente abbiano prodotto documenti falsi o infedeli, senza pregiudizio delle pene stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsita';
3) i militari che, ai termini del Codice penale militare, siano incorsi nel reato di diserzione o di allontanamento illecito o di mancanza alla chiamata;
4) coloro che siano stati riconosciuti rei di essersi sottratti alla leva, a meno che il titolo non sia sorto dopo il loro arruolamento.
Art. 141 Pene per i favoreggiatori dei renitenti
1. Chiunque occulti o ammetta al suo servizio un renitente e' punito con la reclusione fino a sei mesi.
2. Chiunque cooperi alla fuga di un renitente e' punito con la reclusione da un mese a un anno.
3. La stessa pena si applica a coloro che con artifizi o raggiri impediscano o ritardino la presentazione all'esame personale di un iscritto.
4. Se il colpevole e pubblico ufficiale, ministro di culto, agente o impiegato dello Stato, la pena e' elevata fino a due anni di reclusione ed e' comminata la multa estensibile fino a L. 80.000.
Art. 142 Prescrizione
1. I reati di omissione dolosa o cancellazione indebita dalle note preparatorie della leva di mare o dalle liste di leva di terra e di mare, nonche' il reato di renitenza, si estinguono per prescrizione.
2. Tale prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui il renitente sarebbe stato collocato in congedo assoluto per eta'.
Art. 143 Pene per i periti sanitari
1. I medici chirurghi chiamati ad assistere i Consigli di leva in qualita' di periti sanitari, ovvero incaricati di effettuare particolari perizie, i quali ricevano doni od accettino promesse per usare favori ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti con la reclusione da due mesi a due anni.
2. La pena e' applicata tanto se i doni o le promesse furono da essi accettati dopo essere stati chiamati ad assistere il Consiglio di leva o dopo aver ricevuto l'incarico della perizia, quanto se
l'accettazione ebbe luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.
3. Si fa luogo all'applicazione della pena qualunque sia l'esito della
decisione del Consiglio di leva.
Art. 144 Responsabilita' dei funzionari dello Stato per azioni contrastanti col presente decreto
1. Il pubblico ufficiale, l'agente o l'impiegato dello Stato che sotto qualsiasi pretesto abbia, in opposizione al disposto della legge, autorizzato o consentito passaggio dalla leva di mare alla leva di terra o effettuato trasferimenti di ruoli o deliberatamente omesso di attuare i provvedimenti previsti dal n. 1 del secondo comma dell'art. 14 del presente decreto, ovvero autorizzato od a ammesso all'eventuale dispensa o esenzione dal compimento della ferma di leva, consentito riforme, esclusioni dal servizio militare, ovvero autorizzato od ammesso alla dispensa od ai benefici previsti nel Capo IX o abbia dato arbitraria estensione sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari, e' punito con le pene previste dall'art. 323 del Codice penale, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge.
Art. 145 Punibilita' dell'iscritto e del favoreggiatore colpevole di reati, ancorche' non si trovi nel territorio della Repubblica
1. L'iscritto che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commetta in territorio estero reati previsti dal presente decreto o dal Codice penale e' punito secondo la legge italiana, ancorche' non si trovi nel territorio della Repubblica.
2. Il cittadino o lo straniero che in territorio estero concorra, in qualsiasi modo, nel reato commesso dall'iscritto e' punito secondo la legge italiana, ancorche' non si trovi nel territorio della Repubblica. Se sia stato giudicato all'estero per il medesimo fatto, e' giudicato nuovamente nella Repubblica, qualora il Ministro per la giustizia ne faccia richiesta.
Art. 146 Competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria
1. I reati di cui ai precedenti articoli spettano alla competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria, da chiunque siano commessi.
Art. 147 Mancanza alla chiamata
1. Gli iscritti arruolati o i militari in congedo che commettono i reati di mancanza alla chiamata previsti dai Codice penale militare di pace o dal Codice penale militare di guerra o da altre leggi penali militari sono puniti con le pene ivi stabilite.
2. I reati di cui al comma precedente appartengono alla cognizione dell'autorita' giudiziaria militare.