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Sez. 2, Sentenza n. 37342 del 11/07/2003 Cc. (dep. 30/09/2003) Rv. 227257 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Misure di sicurezza - Espulsione dello straniero - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227257-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

L'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato disposta ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) costituisce una misura di sicurezza personale e, come tale, non può essere applicata con la sentenza di patteggiamento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)