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Sez. 5, Sentenza n. 19453 del 20/01/2010 Ud. (dep. 21/05/2010) Rv. 247138 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE | Possesso della refurtiva - Prova del furto - Condizioni.
Stato
decisa il 2010-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247138-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE

Il semplice possesso della refurtiva può ritenersi idoneo a provare che il detentore sia autore della sottrazione qualora concorrano altri elementi fra cui quello temporale, atti ad escludere la provenienza del possesso da altra fonte. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità dell'imputato a titolo di furto e non di ricettazione, considerato il limitato lasso di tempo, poco più di un'ora - intercorso tra la scoperta del furto e l'avvistamento dell'imputato nell'atto di entrare in un magazzino per sistemarvi all'interno la merce sottratta poco prima - che rendeva inattendibile l'ipotesi che i beni fossero stati sottratti da altri e ceduti all'imputato in un brevissimo intervallo temporale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)